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Bancarotta impropria: cosa si intende?

Bancarotta impropria

Vediamo la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta e tra bancarotta propria e impropria

L’imprenditore o la società che, dichiarati falliti con sentenza dall’autorità giudiziaria, attuano manovre illecite al fine di nascondere le proprie disponibilità economiche e sottrarre il proprio patrimonio alle giuste pretese dei creditori, commettono il reato di bancarotta. Questo assume diversi aspetti in base allo stato psicologico e alla condotta con cui viene commesso, ma anche in base a chi effettivamente commette tali illecite azioni. In questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza tra i diversi tipi di illeciti e tra la bancarotta propria e la bancarotta impropria.

In Italia il reato di bancarotta si pone tra i reati fallimentari, poiché appunto il fallimento è la condizione di partenza per configurare il reato. Questo si concretizza nel momento in cui l’imprenditore o l’amministratore impedisce ai creditore di rifarsi sul proprio patrimonio o su quello della società, nascondendo, sottraendo, dissipando, falsificando o dissimulando le proprie disponibilità. La giurisprudenza distingue due diversi tipi di bancarotta: la bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta.

La bancarotta semplice

Disciplinata dall’articolo 217 della Legge Fallimentare il reato di bancarotta semplice si attua quando l’imprenditore dichiarato fallito:

  • effettua spese maggiori rispetto alle sue possibilità, per sé o per la famiglia; 
  • effettua operazioni imprudenti al fine di consumare parte del suo patrimonio;
  • ritarda il fallimento compiendo atti imprudenti;
  • aggrava il proprio dissesto non presentando la richiesta di fallimento; 
  • decide di non soddisfare le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare.

Il reato viene compiuto con imprudenza, negligenza o imperizia, l’elemento soggettivo, infatti, in questo caso è la colpa. La pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni e l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a ricoprire uffici direttivi per qualsiasi impresa per massimo 2 anni.

La bancarotta fraudolenta

A differenza della bancarotta semplice, la bancarotta fraudolenta è compiuta per dolo con la volontà di commettere il reato, l’elemento psicologico è quindi il dolo specifico. Disciplinato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, questo reato prende diversi nome a seconda dell’illecito commesso:

  • bancarotta patrimoniale (o per distrazione): quando il soggetto attivo dissipa, occulta o distrugge totalmente o solo in parte i suoi averi, oppure riconosce ed espone passività inesistenti al fine di recare un danno ai creditori;
  • bancarotta documentale: quando il soggetto attivo falsifica, distrugge o nasconde i documenti contabili per ottenere un illecito guadagno per sé a danno ai creditori; 
  • bancarotta preferenziale: quando il soggetto attivo viola la parcondicio creditorium scegliendo di eseguire pagamenti solo ad alcuni dei creditori ai danni degli altri.

La pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni, ma esistono particolari aggravanti:

  • per un danno patrimoniale particolarmente grave la pena aumenta fino alla metà
  • vengono commessi in contemporanea più reati di bancarotta fraudolenta
  • quando, in vigenza di uno specifico divieto, viene fatto l’esercizio dell‘impresa commerciale.

La prescrizione scatta dopo 10 anni dalla sentenza in cui l’imprenditore viene dichiarato fallito.

Bancarotta propria e bancarotta impropria

In base a chi materialmente commette le diverse azioni illecite che configurano la bancarotta si possono distinguere:

  • la bancarotta propria: quando il reato viene commesso direttamente dall’imprenditore o soci della società illimitatamente responsabili;
  • bancarotta impropria: quando il reato viene commesso da altre figure che hanno comunque un ruolo specifico all’interno della società, ossia gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite.

Per quanto riguarda la bancarotta impropria, infine, vengono sanzionati anche gli organi societari che, commettendo uno o più reati societari previsti dal Codice Civile, hanno contribuito al dissesto della loro società.

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