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Bancarotta per distrazione: di cosa si tratta

bancarotta per distrazione

Parliamo di bancarotta fraudolenta, art 216 Legge Fallimentare 

La società o l’imprenditore che, dichiarati falliti attraverso la sentenza dell’autorità giudiziaria, attuano una serie di manovre al fine di arrecare un danno solo ad alcuni o a tutti i creditori, traendone un indebito vantaggio, commettono il reato di bancarotta. In base alle intenzioni questa può essere bancarotta semplice, se commessa con colpa per imprudenza o negligenza, oppure fraudolenta, se compiuta con la specifica volontà di commettere il reato. Quest’ultima racchiude tre diversi tipi di illeciti: bancarotta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta patrimoniale (o bancarotta per distrazione)

In Italia il reato di bancarotta fraudolenta si colloca tra i reati fallimentari: il presupposto dell’illecito è infatti il fallimento dell’imprenditore o della società che si manifesta con lo stato di insolvenza e l’impossibilità di soddisfare gli obblighi nei confronti dei creditori. Questo può verificarsi a seguito di diverse azioni illecite compiute con precisa intenzione e volontà:

  • distruzione, dissipazione, occultamento totale o di parte dei beni (bancarotta patrimoniale)
  • sottrazione, distruzione, falsificazione dei documenti contabili (bancarotta documentale)
  • pagamento dei debiti solo ad alcuni dei creditori (bancarotta preferenziale)

In questo articolo parliamo nello specifico di bancarotta per distrazione.

Bancarotta per distrazione

La bancarotta per distrazione è un reato di mero pericolo (per configurare il reato non è richiesta prova della condotta messa in atto dall’imprenditore che abbia causato danno ai creditori) che grava sulla garanzia economica dei creditori, il bene giuridico protetto è infatti l’interesse dei creditori e il soggetto attivo è l’imprenditore commerciale o l’amministratore, il direttore generale, il sindaco o il liquidatore della società. L’elemento soggettivo è il dolo generico poiché non è necessaria la consapevolezza dello stato d’insolvenza, né il voler recare un danno ai creditori; è sufficiente che ci sia la volontà di destinare il proprio patrimonio sociale ad altro invece di ripagare le obbligazioni contratte.

Dice la norma:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori”

In merito alla condotta possiamo distinguere diversi comportamenti che sono accomunati dalla volontà di violare le garanzie patrimoniali dei creditori:

  • distrazione: quando viene conferito ai beni una destinazione diversa da quella imposta dalla norma
  • occultamento: quando i beni vengono materialmente nascosti
  • dissimulazione: quando si fa credere ai creditori che i beni appartengano a terze persone
  • distruzione: quando i beni vengono completamente distrutti pur di non ripagare i creditori
  • dissipazione: quando i beni vengono sperperati con precisa volontà

​Le pene e la prescrizione

La procedibilità è d’ufficio e la pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni. La bancarotta per distrazione è un reato proprio, ma ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare le stesse pene previste per l’imprenditore commerciale valgono anche per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite:

  • quando il danno portato dalle azioni criminose è di entità particolarmente grave, in questo caso la pena viene aumenta fino alla metà;
  • quando l’imprenditore fa esercizio dell‘impresa commerciale in vigenza del divieto di farlo;
  • quando l’imprenditore ha commesso più fatti tra quelli previsti dalla norma.

In base all’articolo 157 del Codice Penale, la prescrizione scatta decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla Legge, quindi dopo 10 anni dalla sentenza.

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