La società o l’imprenditore che, dichiarati falliti attraverso la sentenza dell’autorità giudiziaria, attuano una serie di manovre al fine di arrecare un danno solo ad alcuni o a tutti i creditori, traendone un indebito vantaggio, commettono il reato di bancarotta. In base alle intenzioni questa può essere bancarotta semplice, se commessa con colpa per imprudenza o negligenza, oppure fraudolenta, se compiuta con la specifica volontà di commettere il reato. Quest’ultima racchiude tre diversi tipi di illeciti: bancarotta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta patrimoniale (o bancarotta per distrazione).
In Italia il reato di bancarotta fraudolenta si colloca tra i reati fallimentari: il presupposto dell’illecito è infatti il fallimento dell’imprenditore o della società che si manifesta con lo stato di insolvenza e l’impossibilità di soddisfare gli obblighi nei confronti dei creditori. Questo può verificarsi a seguito di diverse azioni illecite compiute con precisa intenzione e volontà:
In questo articolo parliamo nello specifico di bancarotta per distrazione.
La bancarotta per distrazione è un reato di mero pericolo (per configurare il reato non è richiesta prova della condotta messa in atto dall’imprenditore che abbia causato danno ai creditori) che grava sulla garanzia economica dei creditori, il bene giuridico protetto è infatti l’interesse dei creditori e il soggetto attivo è l’imprenditore commerciale o l’amministratore, il direttore generale, il sindaco o il liquidatore della società. L’elemento soggettivo è il dolo generico poiché non è necessaria la consapevolezza dello stato d’insolvenza, né il voler recare un danno ai creditori; è sufficiente che ci sia la volontà di destinare il proprio patrimonio sociale ad altro invece di ripagare le obbligazioni contratte.
Dice la norma:
“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
In merito alla condotta possiamo distinguere diversi comportamenti che sono accomunati dalla volontà di violare le garanzie patrimoniali dei creditori:
La procedibilità è d’ufficio e la pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni. La bancarotta per distrazione è un reato proprio, ma ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare le stesse pene previste per l’imprenditore commerciale valgono anche per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite:
In base all’articolo 157 del Codice Penale, la prescrizione scatta decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla Legge, quindi dopo 10 anni dalla sentenza.
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