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Bancarotta documentale reato punito con la reclusione

bancarotta documentale

Vediamo le differenze tra bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta documentale, cosa sono e quali le pene

La bancarotta è un reato che si configura quando un imprenditore o una società dichiarati falliti mettono in atto comportamenti illeciti per dissimulare le proprie consistenze economiche impedendo, così, ai creditori di rifarsi sui loro patrimoni, personali o sociali. A seconda delle intenzioni con cui viene commesso il reato e di quali azioni vengono messe in atto, si configurano diverse tipologie di bancarotta. In questo articolo parleremo di bancarotta documentale.

Cos’è la bancarotta documentale

Imprenditori e società sono tenuti per Legge (Legge Fallimentare) a compilare correttamente, tenere e conservare determinati documenti e libri contabili. La corretta tenuta della contabilità, mostrando la reale situazione economica della società ed assicurando il corretto svolgimento dell’attività, è una garanzia per i creditori. 

Quando un imprenditore fallito sottrae, falsifica, distrugge, totalmente o in parte, i libri contabili, o li tiene in modo da non permettere la ricostruzione del proprio movimento d’affari, per procurare ingiusto profitto per sé e celare le proprie consistenze economiche ai creditori, commette il reato di bancarotta documentale. 

In base alle diverse condotte e ai diversi stati psicologici si distinguono due tipi di bancarotta documentale.

Bancarotta semplice documentale

La bancarotta semplice documentale concerne soltanto le scritture obbligatorie dei tre anni precedenti al dichiarato fallimento ed è un reato di pericolo presunto, viene cioè punita la tenuta, mancante o irregolare, dei libri contabili anche solo per negligenza, quindi il reato si configura anche quando non viene fatto alcun danno ai creditori. Il bene giuridico che si vuole tutelare è la corretta informazione sulla situazione contabile, il soggetto attivo è l’imprenditore commerciale, anche se si avvale di altri professionisti per la contabilità, ed è disciplinato dall’articolo 271 della Legge Fallimentare:

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

  1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  2. ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  3. ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
  4. ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
  5. non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.​​​

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del Codice Penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.”

Bancarotta fraudolenta documentale

La bancarotta fraudolenta documentale concerne anche le scritture facoltative, è un reato di danno (per i creditori) esclusivamente doloso:

  • dolo generico, quando le scritture contabili vengono tenute in modo irregolare per rendere impossibile la ricostruzione del movimento di affari dell’impresa con piena intenzione e consapevolezza;
  • dolo specifico, quando i documenti vengono intenzionalmente nascosti, distrutti o falsificati per arrecare danno ai creditori ed un profitto illegittimo per l’imprenditore.

Il bene giuridico che si vuole tutelare è la corretta informazione sulla vicende patrimoniali dell’impresa e il soggetto attivo è l’imprenditore commerciale. Si ha bancarotta propria se il reato viene commesso dall’imprenditore fallito, bancarotta impropria se viene commesso da altre figure (un amministratore, un direttore generale, un sindaco).

Il reato è disciplinato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette qualcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.”

Le pene

Trascurare la regolare tenuta delle scritture contabili di un’impresa è un reato grave punito con la reclusione. Per la bancarotta semplice documentale da 6 mesi a 2 anni, per la bancarotta fraudolenta documentale da 3 a 10 anni, con l’impossibilità di aprire un’impresa commerciale o assumere cariche direttive per altre imprese per 10 anni.
La prescrizione decorre dalla data della sentenza di fallimento ed estingue il reato una volta decorso il tempo massimo della pena stabilita dalla Legge: 2 anni in caso di bancarotta semplice documentale, 10 anni in caso di bancarotta fraudolenta documentale.

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