Le società e gli imprenditori che, dopo la sentenza di fallimento, eseguono una serie di illeciti al fine di nascondere, sottrarre, dissipare, falsificare o dissimulare le proprie disponibilità economiche agli occhi dei creditori o solo ad alcuni di essi, commettono il reato di bancarotta. In base alla condotta assunta e allo stato psicologico con cui il soggetto attivo commette tali azioni si configurano due diversi tipi di reato: la bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta. In questo articolo cerchiamo di capire quando si configurano e come vengono punite.
Disciplinato dall’articolo 217 della Legge Fallimentare, la bancarotta semplice è un reato proprio, l’unico che può commetterlo è l’imprenditore commerciale nei casi in cui:
È dichiarato colpevole del reato anche l’imprenditore, poi dichiarato fallito, che ha tenuto male o in maniera incompleta i libri contabili nei 3 anni precedenti la dichiarazione di fallimento.
L’elemento soggettivo è la colpa, la bancarotta semplice è infatti compiuta con imprudenza, negligenza o imperizia. La pena principale è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; le pene accessorie sono l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a ricoprire uffici direttivi per qualsiasi impresa per massimo 2 anni.
A differenza della bancarotta semplice, la bancarotta fraudolenta è compiuta per dolo con la volontà di commettere il reato, l’elemento psicologico è quindi il dolo specifico. Il soggetto attivo del reato è l’imprenditore commerciale dichiarato fallito, ma ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare le stesse pene previste valgono anche per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite.
Disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, la bancarotta fraudolenta si manifesta nella frode commessa dall’imprenditore o dalla società che aggrava il proprio stato d’insolvenza a suo esclusivo vantaggio compiendo i seguenti illeciti:
La pena è la reclusione da 3 a 10 anni per la bancarotta patrimoniale e documentale e la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale. La prescrizione scatta dopo 10 anni dalla sentenza di fallimento dell’imprenditore.
Ai sensi dell’articolo 219 della Legge Fallimentare le pene della bancarotta semplice e della bancarotta fraudolenta possono essere aggravate o attenuate in base alla gravità: se i reati commessi hanno prodotto danni particolarmente lievi, le pene vengono ridotte fino a un terzo, vengono invece aggravate quando:
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