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Bancarotta semplice: cos’è e come viene punita

bancarotta semplice

Differenze con la bancarotta fraudolenta, pena e prescrizione

Le società e gli imprenditori che, dopo la sentenza di fallimento, eseguono una serie di illeciti al fine di nascondere, sottrarre, dissipare, falsificare o dissimulare le proprie disponibilità economiche agli occhi dei creditori o solo ad alcuni di essi, commettono il reato di bancarotta. In base alla condotta assunta e allo stato psicologico con cui il soggetto attivo commette tali azioni si configurano due diversi tipi di reato: la bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta. In questo articolo cerchiamo di capire quando si configurano e come vengono punite.

La bancarotta semplice

Disciplinato dall’articolo 217 della Legge Fallimentare, la bancarotta semplice è un reato proprio, l’unico che può commetterlo è l’imprenditore commerciale nei casi in cui:

  • ha effettuato per sé o per la sua famiglia spese eccessive rispetto alla sua condizione economica
  • ha sprecato parte del suo patrimonio in operazioni imprudenti o di sorte
  • ha compiuto atti gravemente imprudenti per ritardare il fallimento
  • ha aggravato il proprio dissesto non presentando la richiesta di fallimento 
  • non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare

È dichiarato colpevole del reato anche l’imprenditore, poi dichiarato fallito, che ha tenuto male o in maniera incompleta i libri contabili nei 3 anni precedenti la dichiarazione di fallimento.

L’elemento soggettivo è la colpa, la bancarotta semplice è infatti compiuta con imprudenza, negligenza o imperizia. La pena principale è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; le pene accessorie sono l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a ricoprire uffici direttivi per qualsiasi impresa per massimo 2 anni.

La bancarotta fraudolenta

A differenza della bancarotta semplice, la bancarotta fraudolenta è compiuta per dolo con la volontà di commettere il reato, l’elemento psicologico è quindi il dolo specifico. Il soggetto attivo del reato è l’imprenditore commerciale dichiarato fallito, ma ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare le stesse pene previste valgono anche per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite.

Disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, la bancarotta fraudolenta si manifesta nella frode commessa dall’imprenditore o dalla società che aggrava il proprio stato d’insolvenza a suo esclusivo vantaggio compiendo i seguenti illeciti:

  • distruzione, dissipazione, occultazione del tutto o in parte i suoi beni, esposizione o riconoscimento di passività inesistenti per recare danno ai creditori (bancarotta patrimoniale);
  • sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture contabili per ottenere un vantaggio per sé e un danno ai creditori (bancarotta documentale);
  • esecuzione di pagamenti per favorire solo alcuni dei creditori (bancarotta preferenziale).

La pena è la reclusione da 3 a 10 anni​ per la bancarotta patrimoniale e documentale e la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale. La prescrizione scatta dopo 10 anni dalla sentenza di fallimento dell’imprenditore.

Aggravanti e attenuanti

Ai sensi dell’articolo 219 della Legge Fallimentare le pene della bancarotta semplice e della bancarotta fraudolenta possono essere aggravate o attenuate in base alla gravità: se i reati commessi hanno prodotto danni particolarmente lievi, le pene vengono ridotte fino a un terzo, vengono invece aggravate quando:

  • i fatti commessi dal soggetto attivo hanno portato a danni particolarmente gravi (in questo caso la pena è aumentata fino alla metà)
  • l’imprenditore non poteva esercitare un’impresa commerciale per divieto di Legge
  • l’imprenditore ha commesso più illeciti tra quelli previsti dalla norma

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