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Bancarotta fraudolenta impropria: di cosa si tratta

bancarotta fraudolenta impropria

Scopriamo il reato di bancarotta, la differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta e tra propria e impropria

Ponendosi tra i reati fallimentari, avendo, appunto, come requisito di partenza la dichiarazione di fallimento con sentenza, la bancarotta si concretizza quando un imprenditore o una società agiscono in modo illecito al fine di dissimulare le proprie consistenze economiche sottraendo il proprio patrimonio alle lecite pretese dei creditori. In base allo stato psicologico, alla condotta e a chi effettivamente commette il reato si distinguono diversi tipi di bancarotta: bancarotta semplice e fraudolenta che a sua volta si divide in bancarotta fraudolenta impropria e propria.

Assumendo delle obbligazioni nei confronti di uno o più creditori, l’imprenditore è tenuto a rispettarle; nel caso in cui invece, per trarne un ingiusto vantaggio, l’imprenditore fallito metta in atto una serie di azioni al fine di arrecare pregiudizio ai creditori impedendogli di rivalersi sul suo patrimonio, la Legge interviene con punizioni molto severe come la reclusione.

La bancarotta

In base al modo in cui l’imprenditore agisce e alla volontà o meno di arrecare un danno ai creditori, possiamo distinguere due diversi tipi di bancarotta:

  • la bancarotta semplice, disciplinata dall’articolo 217 della Legge Fallimentare, è commessa per colpa per negligenza, imperizia o imprudenza e vede l’imprenditore effettuare spese imprudenti o troppo alte rispetto al suo patrimonio, commettere atti imprudenti per ritardare il fallimento o non presentarne richiesta, oppure decidere di non soddisfare le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare. L’elemento soggettivo è la colpa e la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni, sommata all’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e all’incapacità a ricoprire uffici direttivi per qualsiasi impresa per massimo 2 anni.
  • la bancarotta fraudolenta, disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, è, invece, commessa con volontà e intenzione di cagionare un danno ai creditori. L’elemento soggettivo è quindi il dolo specifico e la pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni più l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi altra impresa per 10 anni. 

A sua volta, la bancarotta fraudolenta assume diversi nomi in base all’illecito commesso:

  • bancarotta documentale: quando l’imprenditore distrugge, falsifica o nasconde i libri contabili per arrecare un ingiusto danno ai creditori; 
  • bancarotta patrimoniale (o per distrazione): quando il soggetto attivo occulta, dissipa o distrugge una sola parte o l’intera totalità dei suoi averi, oppure riconosce ed espone passività inesistenti al fine di danneggiare i propri creditori;
  • bancarotta preferenziale: quando il soggetto attivo decide volontariamente di pagare solo alcuni creditori, a discapito di tutti gli altri, violando la par condicio creditorum.

Ai sensi dell’articolo 219 della Legge Fallimentare, in entrambi i casi sono previsti particolari attenuanti o aggravanti:

  • se i reati commessi hanno arrecato un danno patrimoniale particolarmente tenue, le pene possono essere ridotte fino al terzo;
  • se i fatti commessi hanno portato ad un danno di particolare gravità, la pena viene aumentata fino alla metà;
  • se l’imprenditore ha esercitato esercizio d’impresa commerciale in presenza di divieto di Legge, la pena viene aggravata;
  • se l’imprenditore ha commesso più fatti tra quelli previsti dalla norma, la pena viene aggravata.

Bancarotta fraudolenta impropria e propria

Un’ulteriore distinzione relativa alla bancarotta fraudolenta riguarda il soggetto attivo che materialmente commette gli illeciti, individuiamo, quindi, la bancarotta fraudolenta impropria e quella propria:

  • bancarotta fraudolenta propria: il reato prende questo nome quando gli illeciti vengono commessi direttamente dall’imprenditore commerciale oppure dai soci della società illimitatamente responsabili;
  • bancarotta fraudolenta impropria: il reato prende questo nome quando, invece, le diverse manovre economiche illecite vengono commesse da altre figure aventi comunque un ruolo specifico all’interno della società, ovvero gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite.

Infine, nella bancarotta fraudolenta impropria rientrano anche gli organi societari che, commettendo uno o più reati societari previsti dal Codice Civile, hanno contribuito al dissesto e alla rovina della loro società.

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