La Legge Italiana prevede il reato di bancarotta quando una società o un imprenditore, dichiarati falliti con sentenza dall’autorità giudiziaria, mettono in atto una serie di manovre economiche e comportamenti illeciti al fine di dissimulare o nascondere le proprie disponibilità patrimoniali agli occhi dei creditori. Il Legislatore punisce molto duramente chi commette questo reato con volontà e intenzione, decisamente meno per chi lo commette per colpa. In questo articolo parleremo di pena e prescrizione bancarotta fraudolenta. Ma cosa si intende per bancarotta fraudolenta?
In base all’illecito che viene compiuto ma, soprattutto, allo stato psicologico e alla condotta che si tiene, la bancarotta può essere semplice o fraudolenta: la prima commessa per colpa per negligenza, imperizia o imprudenza, la seconda commessa per dolo. La prima differenza sostanziale è quindi l’elemento soggettivo.
Disciplinato dall’articolo 217 della Legge Fallimentare e punito con la reclusione da 6 meni a 2 anni, il reato di bancarotta semplice si concretizza quando l’imprenditore:
Disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, invece, il reato di bancarotta fraudolenta si concretizza quando l’imprenditore:
La bancarotta fraudolenta è un reato proprio, il soggetto attivo del reato è quindi l’imprenditore commerciale dichiarato fallito ma, ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare, le stesse pene previste per l’imprenditore commerciale valgono anche per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite. L’elemento psicologico è il dolo specifico e l’oggetto materiale è l’intero patrimonio economico dell’imprenditore, comprensivo di tutti i beni e degli strumenti finanziari utilizzabili per acquistare altri beni.
La pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni per la bancarotta patrimoniale e documentale, la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale. Alla pena principale, poi, va sommata la pena accessoria ossia l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni. Esistono, però, delle particolari aggravanti che aumentano le pene:
La prescrizione in Italia è disciplinata dall’articolo 157 del Codice Penale che recita: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla Legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”.
La prescrizione bancarotta fraudolenta, quindi, iniziando dalla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o della società, scatta dopo 10 anni dalla sentenza.
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