La bancarotta è un reato che si configura quando un imprenditore o una società, dichiarati falliti con sentenza dall’autorità giudiziaria, attuano una serie di comportamenti illeciti dissimulando le proprie disponibilità economiche per sottrarre il patrimonio ai creditori. In base alle diverse condotte e agli stati psicologici si configurano due diversi tipi di reato: bancarotta semplice, compiuta con colpa per negligenza o imprudenza, e bancarotta fraudolenta, compiuta per dolo con la volontà di commettere il reato. Scopriamo quest’ultima.
Disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, la bancarotta fraudolenta si manifesta nella frode commessa dall’imprenditore o dalla società che aggrava il proprio stato d’insolvenza a suo esclusivo vantaggio.
“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.”
Il soggetto attivo del reato è l’imprenditore commerciale dichiarato fallito, l’elemento psicologico è il dolo specifico, l’oggetto materiale è il patrimonio comprensivo di tutti i beni dell’imprenditore e di tutti gli strumenti finanziari utili ad acquistare altri beni, quindi anche beni materiali, immateriali, strumentali e in leasing.
La pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni, ma in determinati casi esistono delle aggravanti:
La prescrizione scatta dopo 10 anni dalla sentenza in cui l’imprenditore viene dichiarato fallito.
Il reato racchiude tre diversi tipi di illeciti: patrimoniale o per distrazione (articolo 216, comma 1, numero 1), documentale (articolo 216, comma 1, numero 2) e preferenziale (articolo 216, comma 3).
Reato di pericolo che grava sulla garanzia patrimoniale dei creditori e che si configura quando l’imprenditore o la società fallita sottrae, distrugge o nasconde beni e risorse finanziarie del proprio patrimonio. In merito alla condotta possiamo distinguere:
La bancarotta fraudolenta documentale si riferisce a tutte quelle condotte che impediscono di ricostruire la reale situazione economica-patrimoniale dell’imprenditore attraverso la distruzione o la falsificazione dei libri contabili. In merito possiamo distinguere:
Reato che può avvenire sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento e che si configura quando l’imprenditore o la società fallita pagano solo alcuni creditori a danno di altri. La condotta risulta dannosa poiché viola la par condicio creditorum per la quale ogni creditore ha il diritto di rifarsi sul patrimonio del fallito in condizione paritarie.
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