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Pena per bancarotta fraudolenta: cosa si rischia?

Pena per bancarotta fraudolenta

Disciplinata dall’art 216 Legge Fallimentare, vediamo la bancarotta fraudolenta prescrizione e pene

L’imprenditore o la società, dichiarati falliti attraverso la sentenza dell’autorità giudiziaria, che attuano con volontà una serie di comportamenti illeciti per nascondere e dissimulare le proprie disponibilità economiche al fine di arrecare pregiudizio a tutti o solo ad alcuni dei creditori, traendone un indebito vantaggio, commettono il reato di bancarotta fraudolenta. In questo articolo vedremo di cosa si tratta e quale è la pena per bancarotta fraudolenta.

In Italia, la bancarotta fraudolenta si colloca tra i reati fallimentari ed è punita molto duramente. Il presupposto della sussistenza del reato è, infatti, lo stato di fallimento del soggetto attivo che si concretizza con lo stato d’insolvenza e, di conseguenza, l’impossibilità di soddisfare gli obblighi presi nei confronti dei creditori.

Disciplinato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, il reato si manifesta nella frode commessa dall’imprenditore al fine di aggravare il proprio stato d’insolvenza e trarne un illecito vantaggio.

Cos’è la bancarotta fraudolenta

Il soggetto attivo della bancarotta fraudolenta è, quindi, l’imprenditore commerciale dichiarato fallito; l’elemento psicologico è il dolo specifico manifestato con la precisa intenzione di nascondere o dissipare i propri beni per sottrarli ai creditori; l’oggetto materiale è l’intero patrimonio dell’imprenditore, compresi tutti i suoi beni e gli strumenti economici (beni materiali, immateriali, strumentali e in leasing) utili per l’acquisto di altri beni.

Il reato si può verificare a seguito di diverse condotte, effettuate sempre con piena coscienza e manifesta volontà di frodare i creditori, e sono:

  • distruzione, dissipazione, occultamento in parte o un toto dei beni dell’imprenditore, esposizione o riconoscimento di passività inesistenti al fine unico di trarre un vantaggio personale a danno dei creditori (bancarotta patrimoniale);
  • sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili per impedire di ricostruire in maniera reale l’entità del patrimonio dell’imprenditore (bancarotta documentale);
  • simulazione di titoli di prelazione al fine di pagare solo alcuni dei crediti a discapito di tutti gli altri, in violazione della parcondicio creditorumi (bancarotta preferenziale).

La pena per bancarotta fraudolenta

Trattandosi di un reato proprio solo il soggetto attivo può commetterlo ma, ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare, la pena per bancarotta fraudolenta prevista per l’imprenditore commerciale vale allo stesso modo anche per gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori della società dichiarata fallita.

La pena per bancarotta fraudolenta va ad incidere sulla libertà personale dell’imputato con la reclusione da 3 a 10 anni​ per la bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale e la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale. Alla principale pena per bancarotta fraudolenta vengono, poi, affiancate pene accessorie che hanno il preciso obiettivo di limitare la capacità giuridica dell’imprenditore nell’esercizio di diritti, poteri, attività e funzioni future, quindi l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.

Esistono, infine, delle particolari situazioni che aggravano la pena e cioè:

  • quando gli illeciti compiuti hanno portato ad un danno molto grave (la pena è aumentata fino alla metà)
  • quando, in presenza di un divieto di Legge, viene fatto l’esercizio d‘impresa commerciale
  • quando il soggetto attivo ha commesso diversi fatti tra quelli previsti dalla norma

Allo stesso modo, però, se le azioni commesse hanno prodotto un danno patrimoniale particolarmente tenue, le pene per l’imprenditore possono essere ridotte fino anche a un terzo. Ai sensi dell’articolo 157 del Codice Penale, la prescrizione decorre dal momento della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore e scatta dopo 10 anni dalla sentenza.

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