L’imprenditore o la società, dichiarati falliti attraverso la sentenza dell’autorità giudiziaria, che attuano con volontà una serie di comportamenti illeciti per nascondere e dissimulare le proprie disponibilità economiche al fine di arrecare pregiudizio a tutti o solo ad alcuni dei creditori, traendone un indebito vantaggio, commettono il reato di bancarotta fraudolenta. In questo articolo vedremo di cosa si tratta e quale è la pena per bancarotta fraudolenta.
In Italia, la bancarotta fraudolenta si colloca tra i reati fallimentari ed è punita molto duramente. Il presupposto della sussistenza del reato è, infatti, lo stato di fallimento del soggetto attivo che si concretizza con lo stato d’insolvenza e, di conseguenza, l’impossibilità di soddisfare gli obblighi presi nei confronti dei creditori.
Disciplinato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, il reato si manifesta nella frode commessa dall’imprenditore al fine di aggravare il proprio stato d’insolvenza e trarne un illecito vantaggio.
Il soggetto attivo della bancarotta fraudolenta è, quindi, l’imprenditore commerciale dichiarato fallito; l’elemento psicologico è il dolo specifico manifestato con la precisa intenzione di nascondere o dissipare i propri beni per sottrarli ai creditori; l’oggetto materiale è l’intero patrimonio dell’imprenditore, compresi tutti i suoi beni e gli strumenti economici (beni materiali, immateriali, strumentali e in leasing) utili per l’acquisto di altri beni.
Il reato si può verificare a seguito di diverse condotte, effettuate sempre con piena coscienza e manifesta volontà di frodare i creditori, e sono:
Trattandosi di un reato proprio solo il soggetto attivo può commetterlo ma, ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare, la pena per bancarotta fraudolenta prevista per l’imprenditore commerciale vale allo stesso modo anche per gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori della società dichiarata fallita.
La pena per bancarotta fraudolenta va ad incidere sulla libertà personale dell’imputato con la reclusione da 3 a 10 anni per la bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale e la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale. Alla principale pena per bancarotta fraudolenta vengono, poi, affiancate pene accessorie che hanno il preciso obiettivo di limitare la capacità giuridica dell’imprenditore nell’esercizio di diritti, poteri, attività e funzioni future, quindi l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.
Esistono, infine, delle particolari situazioni che aggravano la pena e cioè:
Allo stesso modo, però, se le azioni commesse hanno prodotto un danno patrimoniale particolarmente tenue, le pene per l’imprenditore possono essere ridotte fino anche a un terzo. Ai sensi dell’articolo 157 del Codice Penale, la prescrizione decorre dal momento della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore e scatta dopo 10 anni dalla sentenza.
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