A seguito della sentenza che dichiara di fallimento della propria attività, l’imprenditore si trova ad affrontare una serie di effetti sul piano personale, ma anche su quello economico (per risarcire i creditori) e sul piano processuale (nei confronti dei rapporti giuridici preesistenti) che sono ben espressi nel Capo III del Titolo II della Legge fallimentare. In questo articolo parleremo dell’imprenditore fallito conseguenze prendendole in esame nel dettaglio.
Prima di parlare dell’imprenditore fallito conseguenze, definiamo il fallimento. Il dizionario giuridico dice che si tratta di una procedura concorsuale liquidatoria che viene attuata in caso di insolvenza da parte dell’imprenditore al fine di accertarne l’impossibilità di ripagare i propri debiti e la situazione debitoria complessiva.
Lo scopo finale è quello di liquidare totalmente il patrimonio dell’imprenditore per poter risarcire i vari creditori. Il fallimento trova la propria disciplina nel Regio Decreto numero 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare.
A seguito del fallimento, il tribunale priva l’imprenditore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e nomina un curatore fallimentare che si occuperà di liquidare il patrimonio del fallito provvedendo a ripagare tutti i creditori secondo la par condico creditorum, come previsto dall’articolo 42 della Legge Fallimentare.
Per l’imprenditore fallito conseguenze gravi si ripercuotono sulla sua sfera economica, a partire dal concetto di “spossessamento” che decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento e lo priva a tutti gli effetti dei diritti sul proprio patrimonio.
Lo “spossessamento” riguarda tutti i beni dell’imprenditore fallito, compresi quelli acquistati nel corso della procedura fallimentare e quelli in possesso del fallito ma di proprietà di terzi. L’articolo 46 della Legge Fallimentare dice che non sono compresi nel fallimento:
Per l’imprenditore fallito conseguenze piuttosto invasive sono previste anche dal punto di vista personale dal momento che a seguito della sentenza viene privato a tutti gli effetti del segreto epistolare. L’imprenditore ha infatti l’obbligo di:
La dichiarazione di fallimento ha, sin da subito, effetti anche sul piano processuale: tutti i processi che riguardano i rapporti rientranti nel fallimento vengono interrotti, il fallito non è legittimato ad intraprendere nuovi giudizi e non può più stare a giudizio neanche nelle controversie preesistenti.
Al suo posto, secondo il volere del giudice, è legittimato il curatore fallimentare, il quale potrebbe chiedere di considerare nulli gli atti di disposizione del patrimonio precedenti alla dichiarazione di fallimento qualora compromettessero i creditori.
L’articolo 43 della Legge Fallimentare prevede però che “il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico se l’intervento è previsto dalla legge.”
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