Quando un imprenditore o una società, dichiarati falliti attraverso la sentenza dell’autorità giudiziaria, pongono in essere una serie di manovre economiche imprudenti o atti illeciti al fine di nascondere e, a tutti gli effetti, sottrarre il proprio patrimonio ai creditori, commettono il reato di bancarotta. La Legge italiana identifica due tipi di bancarotta e le punisce in modo ben diverso. In questo articolo cercheremo di capire le caratteristiche dei due reati, concentrandoci, poi, sulla differenza tra la bancarotta semplice pena e quella della bancarotta fraudolenta.
La Legge Italiana distingue i due tipi di reato in base al comportamento dell’imprenditore ma, soprattutto, alle sue intenzioni e alla volontà o meno di arrecare un danno ai creditori traendone per sé un ingiusto vantaggio. Lo stato psicologico con cui vengono commesse le azioni è, quindi, l’elemento principale da prendere in considerazione per effettuare la giusta distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, la prima commessa per colpa, la seconda commessa per dolo.
L’articolo della Legge Fallimentare che disciplina la bancarotta semplice è il 217 secondo il quale commette questo reato l’imprenditore che a titolo di dolo semplice o, appunto, di colpa commette diverse azioni atte a sottrarre i suoi beni ai creditori. Tali azioni sono:
Viene dichiarato colpevole del reato di bancarotta semplice anche l’imprenditore commerciale, poi dichiarato fallito, che nei tre anni di attività precedenti alla dichiarazione di fallimento ha tenuto in maniere incompleta o irregolare i libri e le altre scritture contabili previsti dalla Legge.
Non essendoci la precisa intenzione di portare un danno ai creditori ed essendo, anzi, un reato commesso per imprudenza, imperizia o negligenza dell’imprenditore, la bancarotta semplice è punita in modo meno severo rispetto alla bancarotta fraudolenta. La bancarotta semplice pena principale è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; le pene accessorie sono l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a ricoprire uffici direttivi per qualsiasi impresa per massimo 2 anni.
Differentemente dalla bancarotta semplice, la fraudolenta viene commessa per dolo e quindi con la precisa volontà da parte dell’imprenditore o dalla società dichiarati falliti di frodare i propri creditori, aggravando il proprio stato di insolvenza a proprio esclusivo vantaggio. L’elemento psicologico è quindi il dolo specifico e il soggetto attivo del reato è l’imprenditore ma, ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare, vengono egualmente ritenuti colpevoli gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite.
In base all’illecito commesso dal soggetto attivo si distinguono tre diversi tipi di bancarotta fraudolenta:
A differenza della bancarotta semplice pena, quella della bancarotta fraudolenta è ben più grave e comporta la reclusione da 3 a 10 anni per la bancarotta patrimoniale e documentale e la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale. Anche in questo caso sono, inoltre, previste pene accessorie, ossia l’inabilitazione dall’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.
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