Un imprenditore o una società, dichiarati falliti con sentenza dall’Autorità Giudiziaria, che mettono in atto comportamenti illeciti al fine di dissimulare le proprie disponibilità economiche per sottrarre il patrimonio ai creditori, commettono il reato di bancarotta. In base alla condotta, si possono configurare due diversi tipi di reato: la bancarotta semplice che viene compiuta con colpa (per negligenza o imprudenza) e la bancarotta fraudolenta che viene compiuta per dolo (con la precisa intenzione di commettere il reato). Quest’ultima può assumere diverse forme in base all’illecito commesso e può essere patrimoniale, documentale o preferenziale. In questo articolo parleremo di bancarotta fraudolenta documentale.
La Legge (Legge Fallimentare) impone agli imprenditori e alle società di compilare correttamente, mantenere e conservare accuratamente determinati documenti e libri contabili poiché la tenuta corretta della contabilità mostra la reale situazione patrimoniale nella quale versa la società, il che è una garanzia per i creditori. L’imprenditore fallito che, non tenendo in ordine i libri contabili e non permette la ricostruzione del proprio movimento d’affari al fine di procurarsi un vantaggio ai danni dei creditori commette il reato di bancarotta documentale.
La bancarotta fraudolenta documentale si riferisce a tutte quelle condotte che, attraverso la distruzione o la falsificazione dei libri contabili, impediscono di ricostruire la reale situazione economica-patrimoniale dell’imprenditore. Tra gli illeciti è possibile distinguere:
Il bene giuridico tutelato è la corretta informazione sul patrimonio dell’attività e il soggetto attivo è l’imprenditore commerciale. La bancarotta fraudolenta documentale è un reato di danno (a discapito dei creditori) esclusivamente doloso e possiamo distinguere tra:
Come per la bancarotta fraudolenta documentale, anche per la bancarotta semplice il bene giuridico che si intende tutelare è l’esatta informazione sulla veritiera situazione contabile dell’impresa e, anche in questo caso, il soggetto attivo è l’imprenditore commerciale (anche qualora si avvalga di altri professionisti per la propria contabilità).
La bancarotta semplice documentale, però, prende in esame soltanto le scritture obbligatorie dei tre anni precedenti al dichiarato fallimento. Si tratta di un reato di pericolo presunto, cioè il reato si configura anche qualora non venga fatto alcun danno ai creditori: viene, quindi, punita la mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche soltanto per negligenza.
L’articolo 271 della Legge Fallimentare dice testualmente che l’imprenditore fallito viene punito se:
Che sia per dolo o per negligenza, non tenere in modo regolare le scritture e i libri contabili di un’impresa è un reato grave che la Legge punisce con la reclusione:
In entrambi i casi, ulteriore pena è l’impossibilità di dare vita ad una nuova impresa commerciale o di assumere una carica direttiva per altre imprese per 2 anni in caso di bancarotta semplice documentale e di 10 anni in caso di bancarotta fraudolenta documentale.
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