Con l’entrata in vigore della Legge 27 maggio 2015 n. 69 il reato societario passa da contravvenzione a delitto e la pena del reato di falso in bilancio diventa la reclusione da 1 a 5 anni. Disciplinato dal diritto societario, che si occupa di tutti i temi riguardanti le società – siano esse quotate o non quotate, di persone, di capitali o ditte individuali – tutelando soci, finanziatori e creditori, il falso in bilancio è un’illecita tecnica contabile che consiste nel redigere un bilancio aziendale non veritiero.
In questo articolo cercheremo di capire cos’è il falso in bilancio, la norma, quali sono le pene e quando avviene la prescrizione.
Ogni azienda deve per legge redigere in modo chiaro, corretto e veritiero una serie di documenti contabili per accertare la propria situazione economica al termine di ogni periodo amministrativo compilando lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario. L’amministratore che compila questi documenti manipolando i dati e falsificando le comunicazioni sociali allo scopo di pagare meno tasse o ottenere per se stesso un introito illecito, commette il reato di falso in bilancio.
Esistono tre tipologie di falso in bilancio:
I soggetti attivi sono gli amministratori d’azienda, i dirigenti preposti al redigere i documenti contabili, direttori generali, sindaci, liquidatori o i responsabili di fatto ovvero chi, anche senza una vera e propria qualifica, si occupa di redigere i documenti. I soggetti passivi sono i destinatari delle comunicazioni sociali, il bene giuridico protetto è la trasparenza nei confronti di soci o creditori ed essendo il falso in bilancio un reato di pericolo, non occorre che si verifichi realmente un danno nei confronti di terzi per configurarsi il reato.
Inizialmente il reato di falso in bilancio era rappresentato dall’art 2621 del Codice Civile come “false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili”. Nel corso degli anni la norma ha subito numerose modifiche, nel 2002 è stato depenalizzato con il decreto 61/2002, per poi tornare nell’ambito penale nel 2015. Ad oggi la norma è regolata dagli articoli 2621 “false comunicazioni sociali”, l’articolo 2621-bis “fatti di lieve entità”, l’articolo 2621-ter “non punibilità per particolare tenuità del fatto” e l’articolo 2622 “false comunicazioni sociali nelle società quotate”.
Il falso in bilancio è un reato istantaneo che quindi si concretizza nel momento e nel luogo in cui il bilancio viene mostrato ai destinatari. Attualmente la disciplina sancisce:
Il reato di falso in bilancio è soggetto a prescrizione e il termine è di 6 anni dal compimento del reato. In caso di interruzione, questa può aumentare fino a 7 anni e 6 mesi, passati i quali amministratori o dirigenti che hanno commesso il reato non sono più perseguibili. Il reato è procedibile d’ufficio.
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L’Avvocato Lorenzo Magnarelli può patrocinare di fronte a tutte le giurisdizioni nel territorio della Repubblica Italiana e in ambito di reati societari. In particolare, si occupa di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e molto altro.
Se hai commesso un reato societario e sei spaventato per la gravità delle pene, non disperare: richiedi subito una consulenza e fatti guidare nel percorso giuridico da penalisti esperti in grado di accompagnarti e difenderti nel migliore dei modi.