Presente in pochissimi ordinamenti, l’omicidio preterintenzionale è un reato previsto dall’Ordinamento Italiano e disciplinato dall’articolo 584 del Codice Penale. Per molti paesi visto solo come un’aggravante dell’omicidio colposo, la Legge italiana ne ha fatto un autonomo titolo di reato per sottrarre la condotta illecita a possibili circostanze attenuanti.
L’omicidio preterintenzionale è un reato comune (chiunque può commetterlo) commesso da chi, con atti diretti a percuotere o provocare lesioni personali, provochi involontariamente la morte della sua vittima. Per configurare il reato deve necessariamente esserci un nesso eziologico tra tali comportamenti e la morte sopraggiunta.
La norma punisce con la reclusione da dieci a diciotto anni chiunque provochi la morte di altri a seguito di:
Ai fini dell’integrazione del reato di omicidio preterintenzionale, quindi, è necessario che vengano commessi atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causalità tra questi e la morte involontaria della vittima. L’elemento soggettivo del reato è quindi la “preterintenzione”, ossia la condotta volontaria del soggetto attivo di realizzare un dato evento (lesioni e percosse), dal quale scaturisce un evento più grave e involontario, il bene giuridico tutelato è la vita umana e l’interesse dello Stato a proteggere la vita dei suoi cittadini.
Il nostro ordinamento definisce come reato preterintenzionale un delitto “oltre l’intenzione” ossia un reato molto più grave di quello voluto dal reo, generatosi a seguito di una sua volontaria condotta. In Italia esistono solo due principali fattispecie preterintenzionali: l’omicidio preterintenzionale e l’interruzione di gravidanza non consensuale, disciplinato dall’art. 18 della legge n. 194 del 1978 che si concretizza quando, a seguito di percosse e lesioni ad una donna, se ne provoca involontariamente l’aborto.
In questo tipo di reato l’elemento soggettivo è molto particolare poiché si assiste alla volontà del reo di avere una condotta illecita (percosse e lesioni) e l’assenza di volontà rispetto alla conseguenza più grave rispetto a quella voluta (la morte); l’elemento soggettivo, invece, va invece ravvisato unicamente nel dolo di percosse o lesioni.
La giurisprudenza, dopo aver lungamente dibattuto, ha da poco chiarito che l’omicidio preterintenzionale non costituisce un’ipotesi di dolo misto a colpa, poiché non sarebbe giusto punire il soggetto agente perché ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, causando colposamente la morte.
Come previsto dall’articolo 585 del Codice Penale, la norma prevede delle circostanze aggravanti per l’omicidio preterintenzionale:
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