Dal battage mediatico riceviamo lo spunto per riflettere sull’operazione che recentemente ha evidenziato un’attività di indagine su larga scala relativa ad ipotesi di evasione a carico di alcuni influencers.
L’occasione è propizia per segnalare come la materia tra il diritto tributario e quello penale tributario debba essere valutata con estrema attenzione poiché al fine di calibrare in modo pertinente l’asserzione dovrà essere verificato in modo coerente e conforme agli artt. 1 e 6 D.P.R. 917/86 se le somme analizzate si attaglino effettivamente ad una categoria di produzione dell’ipotetico reddito ed, inoltre, sarà necessario valutare anche i costi neri e quelli di esercizio alle stesse legate.
In particolare, infatti, i costi di esercizio incideranno sulle imposte dirette ed indirette, mentre i costi neri incideranno soltanto sulle imposte dirette. Il tutto per evincere, infine, il dato che diventerà di penale rilevanza soltanto integrando l’articolato contesto, delineato da rigide condizioni e specifiche eccezioni, che caratterizza i tipi legali stabiliti dagli articoli 4 e 5 Dlgs 74/2000 per la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione.