Chiunque, inosservante delle regole cautelari oppure tenendo una condotta negligente, imprudente o inesperta, cagiona ad altri, involontariamente, danni fisici o mentali commette il reato di lesioni colpose, disciplinato dall’articolo 590 del Codice Penale e punito con con la reclusione o con una multa, a seconda della gravità della lesione commessa.
L’articolo in questione, infatti, prende in esame diversi gradi di gravità del danno, dalle lesioni colpose lievi e lievissime a quelle gravi e gravissime poiché la Legge italiana tutela sempre il bene dell’incolumità delle persone minacciate da condotte non dolose.
Lesioni colpose è un reato comune e di danno, ossia è un illecito che può essere commesso da chiunque e che si consuma nel momento stesso in cui si verifica la lesione personale colposa. Il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica e mentale e il conseguente interesse dello Stato all’incolumità dei suoi cittadini, il soggetto passivo è chi riceve il danno.
A differenza del reato di lesioni personali dolose, articolo 582 del Codice Penale, in questo caso non viene richiesto dolo generico o eventuale, ma il soggetto attivo risponde del reato a titolo di colpa. Secondo la sentenza numero 16695/2005 della Cassazione, l’elemento soggettivo “è integrato dalla mera inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza a causa della quale resti provato l’evento dannoso”.
La norma prevede tre diversi gravi di entità delle lesioni:
Le lesioni di lieve o lievissima entità (articolo 585 C.P) comprendono lo stato patologico di malattia mentale o fisica destinato a risolversi entro e non oltre i 40 giorni.
Le lesioni gravi si configurano quando a seguito di un comportamento illecito involontario derivi:
Le lesioni gravissime si hanno quando, come conseguenza non voluta di una condotta colposa, si verifichi:
L’articolo 590 nei commi 3 e 4 prevede, infine, particolari aggravanti qualora le lesioni colpose siano commesse in violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, oppure nell’esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una particolare qualifica o un’abilitazione da parte dello Stato.
“Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.”
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