In Italia, per esercitare una professione per la quale sono indispensabili specifiche competenze acquisite dopo anni di studio e un titolo abilitativo (come ad esempio medico, avvocato, ingegnere, architetto), occorre possedere tutti i requisiti stabiliti dalla Legge. Chiunque si attribuisce ingiustamente una qualifica o un titolo che in realtà non possiede, esercitandone la professione, commette il reato di esercizio abusivo della professione. In questo articolo cercheremo di capire di cosa si tratta, quando è reato e cosa si rischia nel commettere questo illecito.
La norma dice:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000.”
Occorre precisare che per il nostro ordinamento giuridico il reato di esercizio abusivo della professione non si configura ogni qual volta si eserciti abusivamente un mestiere, ma solo nei casi in cui per poterlo fare occorre una speciale abilitazione dallo Stato, come un titolo specifico o un’iscrizione all’albo. Tale abilitazione è un’importante garanzia per il cittadino che ha, così, la certezza che determinate professioni siano svolte solo da persone la cui competenza tecnica sia stata vagliata attraverso appositi esami, ufficializzando che l’attività professionale viene svolta con competenza.
Il bene giuridico tutelato è il normale funzionamento delle norme che regolano le professioni con lo scopo di riservare il titolo solo a soggetti realmente in possesso di specifiche competenze e abilitazioni al fine di tutelare i cittadini. La ratio della tutela coincide, quindi, con l’interesse della collettività e non solo con l’interesse delle varie categorie professionali.
Il reato di esercizio abusivo della professione ha natura istantanea, basta cioè la commissione anche di un solo atto relativo ad una professione, anche svolto gratuitamente, per configurarlo. La Cassazione ha, inoltre, precisato che anche atti non esclusivamente legati alla professione, se svolti in modo continuativo, organizzato e remunerato, possono dare l’apparenza dell’esercizio della professione e quindi essere perseguiti.
L’articolo 348 del Codice Penale prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa che va dai 10mila ai 50mila Euro. Le pene si aggravano notevolmente nel caso in cui un professionista, regolarmente in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la sua attività, spinga terze persone a commettere il reato di esercizio abusivo della professione oppure diriga le loro attività. In questo caso la pena è la reclusione da 1 a 5 anni e la multa va dai 15mila a 75mila Euro.
La condanna per esercizio abusivo della professione comporta inoltre:
Il reato è procedibile d’ufficio e chiunque può denunciare l’illecito, anche chi non è entrato direttamente in contatto con il soggetto attivo.
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