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Omesso versamento IVA: cosa si rischia

omesso versamento IVA

Vediamo qual è la sanzione omesso versamento IVA

L’IVA, ossia l’imposta sul valore aggiunto, è un’imposta indiretta che colpisce il valore aggiunto sulla produzione e la vendita di beni e i servizi. Il meccanismo funziona in modo che l’ammontare dell’IVA sia pari a quella sulle vendite, meno quella sugli acquisti: il fornitore deve quindi accreditare l’IVA al cliente per poi versarla allo Stato. Il cittadino che non paga l’IVA all’Erario commette il reato di omesso versamento IVA. Vediamo di cosa si tratta e come viene punito.

In Italia l’aliquota IVA è pari al 22% (eccezion fatta per alcuni beni di prima necessità per i quali è al 4% o al 10%) e rappresenta una delle maggiori entrate tributarie dello Stato. È per questo che la Legge punisce gravemente chi procura un danno particolarmente grave all’Erario, non ritenendo sufficienti le sole sanzioni amministrative, applicando invece quelle previste dal Codice Penale.

Omesso versamento IVA

L’omesso versamento IVA è uno degli illeciti che configurano l’evasione fiscale, ed è previsto dall’articolo 10 ter del Decreto Legislativo n. 74/2000 contenente norme che inquadrano gli illeciti che violano le leggi tributarie e si configura quando il contribuente, persona fisica o giuridica, non versa l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta dell’anno successivo.

Si tratta di un reato istantaneo che si consuma allo scadere della data ultima entro la quale è possibile effettuare il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo, ossia il 27 Dicembre dell’anno corrente. Il soggetto attivo è chi, per Legge, è tenuto al versamento dell’IVA:

  • l’imprenditore
  • il libero professionista
  • in caso di società, l’amministratore in carica al 27 dicembre del periodo d’imposta successivo e non l’amministratore che, pur avendo compilato la dichiarazione annuale, si è poi dimesso

L’elemento soggettivo è il dolo specifico espresso nella piena volontà di non pagare l’imposta. Di fatto, l’evasione effettuata per negligenza o dimenticanza non configura il reato di omesso versamento dell’IVA. In base all’ammontare dell’evaso, il reato viene punito diversamente, in alcuni casi con le sole sanzioni penali, in altri diventa omesso versamento dell’IVA e porta alla reclusione. Vediamo le sanzioni nel dettaglio.

Sanzioni amministrative

Quando non vengono superate le soglie di evasione, l’omesso versamento dell’IVA viene punito con le sole sanzioni a carattere tributario che portano ad una maggiorazione rispetto al dovuto che va dal 120% al 240%; l’importo minimo della multa non può essere inferiore a 250 Euro, quindi, di fatto, la sanzione applica questo importo anche nel caso di debito IVA nullo. 

In caso di particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Codice Penale) ossia nel caso in cui sono molto lievi le conseguenze del reato e, soprattutto, il comportamento di chi evade non è abituale, è possibile chiedere l’assoluzione in caso di omesso versamento dell’IVA.

In ogni caso, comunque, anche quando si ottiene l’assoluzione, rimane un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che deve essere saldato. La procedura prevede che vengano mandate al contribuente le cartelle esattoriali e, nel caso in cui non avvenga il pagamento, l’Agenzia Entrate Riscossione procederà al pignoramento dei beni del contribuente.

Omesso versamento IVA

L’omesso versamento IVA scatta al superamento delle soglie di evasione, quando cioè il contribuente non versa entro il termine ultimo l’imposta dovuta per un ammontare superiore a 250 mila Euro. Questo valore è fisso e non varia al mutare delle dimensioni del contribuente, quindi, l’omesso versamento dell’IVA non dipende dal volume d’affari di chi lo commette ma dall’importo evaso.

Dice la norma:

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.

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