Chiunque diffonda false notizie o attui artifici e operazioni simulate al fine di provocare l’alterazione del prezzo delle merci o valori ammessi nel pubblico mercato commette il reato di aggiotaggio. Si tratta di una manipolazione speculativa del mercato che il nostro ordinamento punisce sia nella forma comune che nella forma societaria e bancaria.
Il termine aggiotaggio deriva dal francese “agiotage”, derivante a sua volta dal latino “aggio”, ossia “cambio di valore” e comprende infatti tutte quelle manipolazioni illecite con i quali un soggetto altera il prezzo delle merci del pubblico mercato cambiandogli valore, appunto, al fine di ottenere per sé un indebito vantaggio.
La forma semplice di aggiotaggio è disciplinato dall’articolo 501 del Codice Penale che recita:
“Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 516 a 25.822.”
Si tratta di un reato di pericolo a commissione anticipata per cui per configurarlo basta anche che le notizie diffuse o gli artifici messi in pratica siano verosimilmente idonei a provocare l’aumento o la diminuzione dei prezzi, non occorre l’effettiva realizzazione della cosa. Qualora, però, si verifichi davvero la modifica dei prezzi, questa viene considerata un’aggravante e quindi le pene dell’aggiotaggio vengono aumentate.
Il bene tutelato è l’interesse pubblico economico a prezzi giusti, l’elemento psicologico è il dolo specifico poiché occorre la precisa intenzione di commettere l’illecito e attuare un turbamento del mercato delle merci e dei valori. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 516 a 25.822; la prescrizione scatta a sei anni.
Alla forma comune di aggiotaggio si affiancano il reato di aggiotaggio bancario e di aggiotaggio societario disciplinati dall’articolo 2637 del Codice Civile. In questo caso il reato di aggiotaggio viene posto in essere al fine di apportare illeciti vantaggi alle aziende implicate e notevoli perdite agli investitori inconsapevoli; oppure per screditare la stabilità patrimoniale delle banche agli occhi del pubblico, incrinando, a tutti gli effetti e profondamente l’economia dell’intero Stato.
A seconda dell’ambito nel quale viene commesso il reato si parla di:
Si tratta di reati di pericolo, quindi, anche in queste forme, non occorre la reale alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari ma basta la mera condotta pericolosa e lesiva. Ancora una volta, il bene tutelato è l’interesse pubblico economico che non deve subire alterazioni o turbamenti. L’elemento psicologico è il dolo generico, ossia la volontà di alterare i prezzi. La pena prevista dal Codice Civile è la reclusione da 1 a 5 anni, il reato si prescrive in 6 anni.
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