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Bancarotta fraudolenta prescrizione e pene

bancarotta fraudolenta prescrizione

Reato disciplinato dell’art 216 Legge Fallimentare

Il reato di bancarotta fraudolenta si concretizza quando una società o un imprenditore, dichiarati falliti attraverso la sentenza dell’autorità giudiziaria, pone in essere una serie di manovre illecite atte ad arrecare pregiudizio ad alcuni o a tutti i creditori, traendone un indebito vantaggio. Il reato viene punito duramente dalla Legge italiana. In questo articolo parleremo di bancarotta fraudolenta prescrizione e pene.

In Italia, il reato di bancarotta fraudolenta trova la sua collocazione tra i reati fallimentari. Il presupposto della sua sussistenza è infatti il fallimento che si manifesta con l’accertamento dello stato d’insolvenza e quindi l’incapacità di soddisfare gli obblighi verso i creditori. La norma recita:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.”

Cos’è la bancarotta fraudolenta

Il reato di bancarotta fraudolenta può verificarsi a seguito di diverse condotte effettuate con coscienza e volontà di commettere il delitto:

  • distrazione, distruzione o occultamento di beni, tutti o in parte (bancarotta patrimoniale)
  • riconoscimento di passività inesistenti (bancarotta patrimoniale)
  • sottrazione, falsificazione o tenuta non regolare dei libri e delle scritture contabili, al fine di impedire la corretta ricostruzione del patrimonio (bancarotta documentale)

L’imprenditore commette il reato anche quando, simulando titoli di prelazione, paga solo alcuni crediti a discapito degli altri, violando la par condicio creditorum (bancarotta preferenziale).

Il soggetto attivo del reato è l’imprenditore commerciale dichiarato fallito, l’elemento psicologico è il dolo specifico, l’oggetto materiale è il patrimonio comprensivo di tutti i beni dell’imprenditore e di tutti gli strumenti finanziari utili ad acquistare altri beni, quindi anche beni materiali, immateriali, strumentali e in leasing.

Le pene

La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione da 3 a 10 anni​ per la bancarotta patrimoniale e documentale e la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale, e con la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.

Esistono, poi, delle particolari aggravanti:

  • quando i fatti commessi hanno portato ad un danno di grave entità 
  • quando viene fatto l’esercizio dell‘impresa commerciale in vigenza del divieto di farlo
  • quando l’imprenditore ha commesso più fatti tra quelli previsti dalla norma

Si tratta di un reato proprio, ma ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare le stesse pene previste per l’imprenditore commerciale valgono anche per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite. 

Bancarotta fraudolenta prescrizione

L’articolo 157 del Codice Penale disciplina la prescrizione dicendo: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla Legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”. La bancarotta fraudolenta prescrizione decorre dal momento in cui viene dichiarato fallimento e scatta dopo 10 anni dalla sentenza.

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