Il reato di bancarotta fraudolenta si concretizza quando una società o un imprenditore, dichiarati falliti attraverso la sentenza dell’autorità giudiziaria, pone in essere una serie di manovre illecite atte ad arrecare pregiudizio ad alcuni o a tutti i creditori, traendone un indebito vantaggio. Il reato viene punito duramente dalla Legge italiana. In questo articolo parleremo di bancarotta fraudolenta prescrizione e pene.
In Italia, il reato di bancarotta fraudolenta trova la sua collocazione tra i reati fallimentari. Il presupposto della sua sussistenza è infatti il fallimento che si manifesta con l’accertamento dello stato d’insolvenza e quindi l’incapacità di soddisfare gli obblighi verso i creditori. La norma recita:
“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.”
Il reato di bancarotta fraudolenta può verificarsi a seguito di diverse condotte effettuate con coscienza e volontà di commettere il delitto:
L’imprenditore commette il reato anche quando, simulando titoli di prelazione, paga solo alcuni crediti a discapito degli altri, violando la par condicio creditorum (bancarotta preferenziale).
Il soggetto attivo del reato è l’imprenditore commerciale dichiarato fallito, l’elemento psicologico è il dolo specifico, l’oggetto materiale è il patrimonio comprensivo di tutti i beni dell’imprenditore e di tutti gli strumenti finanziari utili ad acquistare altri beni, quindi anche beni materiali, immateriali, strumentali e in leasing.
La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione da 3 a 10 anni per la bancarotta patrimoniale e documentale e la reclusione da 1 a 5 anni in caso di bancarotta preferenziale, e con la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.
Esistono, poi, delle particolari aggravanti:
Si tratta di un reato proprio, ma ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare le stesse pene previste per l’imprenditore commerciale valgono anche per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite.
L’articolo 157 del Codice Penale disciplina la prescrizione dicendo: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla Legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”. La bancarotta fraudolenta prescrizione decorre dal momento in cui viene dichiarato fallimento e scatta dopo 10 anni dalla sentenza.
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