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Omesso versamento IVA: cosa si rischia

Omesso versamento IVA

Vediamo qual è la sanzione omesso versamento IVA annuale 

L’omesso versamento IVA, uno degli illeciti che configurano l’evasione fiscale, è previsto dall’articolo 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 che contiene una serie di norme che inquadrano specifici illeciti che violano le leggi tributarie. Le violazioni tributarie diventano reato quando la Legge, considerandole particolarmente gravi per il danno procurato all’Erario, ritiene insufficienti le sole sanzioni pecuniarie e quindi applica quelle previste dal Codice Penale.

Come recita la norma “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”

Omesso versamento IVA

Il mancato pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) si configura come reato quando il contribuente, persona fisica o giuridica, non versa l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250 mila euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Il reato è commesso ogni volta che tale cifra viene superata, a prescindere dal volume d’affari di chi lo commette – si tratta infatti di una soglia di imposta evasa fissa e non muta al mutare delle dimensioni del contribuente.

Il reato di omesso versamento IVA è istantaneo e si consuma allo scadere del termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo, il 27 Dicembre. L’elemento soggettivo è il dolo specifico ossia la volontà di non pagare l’IVA, quindi l’omissione colposa, quella per negligenza o dimenticanza, non configura il reato.

Il soggetto attivo è chi, per Legge, è tenuto al versamento dell’IVA, l’imprenditore o il libero professionista. In caso di società risponde del reato l’amministratore in carica al 27 dicembre del periodo d’imposta successivo e non chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, si è poi dimesso dal ruolo di amministratore prima di tale data. Tuttavia, qualora le dimissioni siano state date a pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo, risponde a titolo di concorso nel reato anche l’amministratore dimissionario.

Il reato di omesso versamento IVA è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Quando l’omesso versamento IVA non è reato

L’omesso versamento IVA diventa reato solo a condizione che l’importo evaso superi i 250 mila euro nello stesso anno tributario, al di sotto di questa soglia, scattano solo sanzioni di carattere tributario. È irrilevante la motivazione che porta all’evasione: che sia a causa di un’eventuale crisi di liquidità dell’azienda o per la mancata riscossione di fatture emesse ai propri clienti o anche alla Pubblica Amministrazione, l’imprenditore o l’amministratore che omette di versare l’IVA è penalmente responsabile.

È possibile chiedere l’assoluzione in caso di omesso versamento IVA solo nel caso di particolare tenuità del fatto, articolo 131-bis del Codice Penale, nel caso in cui cioè le conseguenze del reato sono lievi e il comportamento del reo non è abituale. Naturalmente, anche in caso di non punibilità del reato, esiste il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che provvederà a mandare al contribuente le cartelle esattoriali e in caso di mancato pagamento l’Agenzia Entrate Riscossione procederà al pignoramento dei beni del contribuente. È bene ricordare che con un debito accertato dai 120 mila euro in su si può subire il pignoramento della casa, purché non sia l’unico immobile del debitore.

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