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Aggiotaggio societario cos’è e come viene punito

aggiotaggio societario

Reato sancito dall’articolo 2637 del Codice Civile

Con il termine aggiotaggio, dal latino “aggio” ossia cambio di valore, si intendono tutti quei comportamenti illeciti con i quali un soggetto altera il prezzo delle merci o dei valori del pubblico mercato, cambiandogli valore appunto, per ottenerne un vantaggio. In questo articolo parleremo nello specifico di aggiotaggio societario, cosa significa, quando si configura e come viene disciplinato.

Quando si configura l’aggiotaggio societario

Quando il reato di aggiotaggio viene commesso verso la propria società attraverso operazioni speculative atte a modificare i prezzi dei titoli, pregiudicando così gli interessi degli altri soci, si parla di aggiotaggio societario. Il reato in questo caso si compie attraverso tre diverse condotte:

  • la diffusione di notizie economico-finanziare false, non attendibili e non idonee in grado di alterare la realtà finanziaria;
  • utilizzando operazioni finte e simulate;
  • utilizzando altri espedienti concretamente idonei ad alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Il reato si configura anche nel caso di diffusione di informazioni ad una sola persona che poi, successivamente, diffonda la notizia ad altri, sempre con condotta lesiva e artificiosa, realizzata sia divulgando, che omettendo informazioni, con la precisa intenzione di modificare l’andamento dei titoli. L’aggiotaggio societario è un reato di pericolo quindi non richiede la reale alterazione del prezzo degli strumenti finanziari ma basta una condotta pericolosa e lesiva.

Il bene tutelato è l’interesse pubblico economico che non dovrebbe subire turbamenti o alterazioni. L’elemento psicologico è il dolo generico, ossia la volontà di alterare i prezzi. 

La normativa

L’aggiotaggio societario è attualmente disciplinato dall’articolo 2637 del Codice Civile

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.“

Originariamente contemplato dall’art. 2628 del Codice Civile “Manovre fraudolenti su titoli della società” che puniva amministratori, direttori generali o sindaci che commettevano illeciti per aumentare o diminuire il valore delle azioni della società, tutelando la regolare formazione dei prezzi di mercato, impedendo manovre speculative in grado di pregiudicare gli interessi dei soci.

La novella del 2002 (Falso in bilancio) e la legge n. 62 del 2005 hanno innovato profondamente la disciplina unificando aggiotaggio societario e bancario e limitando l’aggiotaggio societario all’alterazione dei prezzi solo nei mercati non quotati (per quelli quotati, c’è una disciplina apposita nel Testo Unico della Finanza).

Come viene punito

La pena prevista dal Codice Civile è la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato si estingue una volta decorso il tempo massimo della pena prevista, in caso di delitto il tempo non deve essere inferiore ai 6 anni, in caso di contravvenzione di 4 – in questo caso il reato si prescrive in 6 anni.

Il nostro sistema giuridico prevede che il colpevole debba restituire a norma delle Leggi Civili riportando la vittima allo stato preesistente al reato. Se dal reato commesso ne è derivato un danno economico, il colpevole deve risarcire il danneggiato.

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L’accusa di aggiotaggio e il timore della reclusione possono spaventare, per questo è bene consultare un professionista altamente qualificato, affidarsi a lui e lasciarsi guidare per affrontare il percorso giuridico. Il rapporto con il proprio avvocato deve essere basato sulla fiducia e sulla consapevolezza che il professionista ci difenderà nel migliore dei modi.

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