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Responsabilità medica penale: di cosa si tratta

Responsabilità medica penale

Parliamo di responsabilità professionale medica e di negligenza imprudenza imperizia

La responsabilità medica penale è la responsabilità tipica delle professioni medico-sanitarie connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa nel caso in cui, in presenza o in assenza di specifici requisiti, dal proprio comportamento derivino conseguenze gravi al paziente. Questa sussiste solo nel caso in cui esista un reale nesso tra il comportamento del medico e la lesione psicofisica del paziente a causa di errori, omissioni o violazioni degli obblighi inerenti alla professione stessa.

Responsabilità medica penale

Parlando di responsabilità sanitaria è fondamentale capire lo stretto e delicatissimo rapporto che c’è tra l’esercizio dell’inviolabile diritto alla salute del cittadino e l’attività medico-sanitaria in tutte le sue forme. La responsabilità del medico, infatti, si riferisce ad un ampio spettro di prestazioni che vanno da quelle diagnostiche a quelle assistenziali, dalle preventive alle terapeutiche, dalle ospedaliere alle chirurgiche e che abbracciano tutto il personale ospedaliero, non solo i medici ma anche i tecnici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.

In riferimento alla responsabilità medica penale due elementi sono imprescindibili: il nesso causale tra l’attività del medico e l’evento dannoso e l’incidenza della colpa.

La colpa

La responsabilità comporta l’obbligo da parte del medico di rispondere delle conseguenze di un suo atto dannoso derivante da un comportamento illecito, commesso o anche omesso, in violazione delle norme vigenti. Quando la propria condotta porta ad una grave lesione o anche alla morte del paziente, il medico ne deve rispondere sulla base del concetto di colpa come definito dall’art. 43 del Codice Penale.

La colpa è generica e si manifesta con:

  • negligenza: quando cioè un medico agisce con disattenzione e superficialità
  • imprudenza: quando un medico agisce in modo avventato e senza valutare attentamente i rischi che potrebbero derivare da quella determinata pratica medica
  • imperizia: quando un medico svolge la sua attività senza un’adeguata preparazione professionale

La colpa specifica, invece, si ha quando il professionista agisce in violazione di norme che era tenuto ad osservare come espressione di legge.

Il nesso causale

È bene ricordare che la sola condotta colposa non basta a ricondurre alla responsabilità medica penale; è indispensabile, infatti, che ci sia un nesso eziologico tra il comportamento illecito del medico e il danno subito dal paziente. Il legame causa-effetto tra condotta ed evento non è, però, sempre lineare e facilmente identificabile poiché, spesso, i diversi fenomeni clinici sono caratterizzati da decorsi atipici o possono presentare complicazioni indipendenti dalla condotta del medico.

Le riforme sulla punibilità del medico

Negli anni, la disciplina della responsabilità medica penale ha subito due importanti modifiche prima con la legge n. 189/2012, nota come Legge Balduzzi, e poi con la legge n. 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco. Attualmente, per individuare i casi in cui è possibile addebitare al medico la responsabilità colposa, occorre guardare l’articolo 590-sexies del Codice Penale.

La Legge Balduzzi comma 1 dell’art. 3 dice: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. “È stato il primo tentativo del legislatore di placare il contenzioso tra medico e paziente. Prima di questa legge, infatti, la figura del medico era considerata il capro espiatorio responsabile per ogni malattia o decesso, il che aveva portato i medici a proteggersi con l’aumento delle prescrizioni di esami spesso inutili o con il rifiuto di eseguire prestazioni troppo rischiose (medicina difensiva). Con la Legge Balduzzi si intendeva garantire la serenità ai professionisti sanitari in caso di colpa lieve.

La Legge Gelli-Bianco ha invece abrogato il comma 3 introducendo nel Codice Penale l’articolo 590-sexies che, eliminando qualsiasi riferimento al grado di colpa, dice che gli eventi lesivi conseguenti all’attività medica vengono puniti con le pene normalmente previste, limitando la scriminante ai casi di colpa per imperizia “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di Legge”.

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