Reato previsto dal d.lgs. n. 74/2000, l’omessa dichiarazione dei redditi si configura quando il contribuente non presenta al fisco le dovute dichiarazioni, indicando volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta, al fine di non far determinare la relativa tassazione.
L’omissione di dichiarazione riguarda sia le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) che le imposte indirette come l’IVA ed è un reato proprio, ovvero solo un contribuente che sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali lo può porre in essere.
Il reato di omessa dichiarazione dei redditi si configura quando:
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione il D.Lgs. n. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, una multa piuttosto onerosa che va dal 120% al 240% delle imposte dovute. Per incentivare i pagamenti e ridurre i contenziosi tributari, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il contribuente che trasmette la dichiarazione dopo i 90 giorni dalla scadenza può beneficiare di sanzioni in misura fissa, ad esempio, se la dichiarazione dei redditi viene presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo, la sanzione viene dimezzata.
I beni giuridici tutelati sono due: la trasparenza fiscale e l’interesse patrimoniale ed economico dell’Erario. La sola offesa alla trasparenza fiscale, però, pur essendo già un’omissione di dichiarazione, non determina il reato.
L’omessa dichiarazione dei redditi diventa reato al superamento di determinate soglie di omissione con l’intento di tutelare l’interesse patrimoniale dell’Erario e l’intera percezione dei tributi. È punito con la reclusione chiunque non presenti la dichiarazione dei redditi, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000. Sotto questa soglia, per l’evasore non ci sono conseguenze penali.
La pena è la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi al massimo di quattro anni ed è prevista per chi:
La procedibilità è d’ufficio, il reato si prescrive in 8 anni e il tempo decorre dal momento di consumazione del reato ovvero con lo scadere dei 90 giorni ulteriori concessi al contribuente per inviare la dichiarazione, se questi non l’ha presentata nel termine ordinario.
Il reato si estingue decorsi 10 anni in caso di atti di interruzione della prescrizione come:
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