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Associazione a delinquere: cos’è e quale è la pena prevista

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Reato punito dall’art. 416 del Codice Penale

L’associazione a delinquere è un reato che si configura quando un numero di persone si unisce in gruppo con l’intento di commettere diversi delitti. La norma dice:

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.”

Cos’è l’associazione a delinquere

Giornali e TV parlano spesso di associazione a delinquere ed erroneamente si pensa che questa si configuri solo all’interno di gruppi malavitosi, mafiosi e di criminalità organizzata. In realtà l’associazione a delinquere è un reato comune, il che significa che chiunque può esserne il soggetto attivo, associandosi con tre o più individui per commettere reati. Anche un gruppo di persone incensurate può, quindi, dar vita ad un’associazione a delinquere.

A che questa si configuri, però, occorrono dei requisiti essenziali:

  • Pluralità di persone: gli individui del gruppo devono necessariamente essere tre o più. Due persone che si organizzano per commettere un reato non sono un’associazione a delinquere.
  • Un numero indeterminato di delitti: a che si configuri questo specifico reato, i delitti commessi dal gruppo formatosi devono essere molteplici.
  • Stabilità del vincolo associativo: l’unione del gruppo deve perdurare ben oltre il primo delitto. L’accordo associativo deve essere stabile e volto a commettere più delitti.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico, la volontà cioè di far parte del gruppo al fine di commettere atti illeciti. Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico che, a prescindere dalla reale esecuzione dei reati, viene messo in pericolo già con la sola esistenza di un’associazione a delinquere.

La pena

L’articolo 416 c. p. punisce chi organizza, guida e costituisce un gruppo di tre o più persone che si uniscono al fine di commettere reati, ma anche chi decide di prenderne parte, pur non agendo nel concreto. Secondo la norma la struttura associativa si suddivide in:

  • promotore: chi spinge e forza la costituzione dell’associazione
  • costitutore: chi la fa nascere concretamente
  • organizzatore: chi ne regola le attività e organizza i delitti
  • partecipante: chi dà il suo contributo, anche solo morale all’associazione mettendo a disposizione il proprio tempo

Ovviamente la Legge punisce in modo diverso i primi, ben più attivi, dall’ultimo che riceverà pene più lievi: per i primi tre la pena prevista è la reclusione da 3 a 7 anni, mentre per chi si limita a partecipare è prevista la reclusione da 1 a 5 anni. 

Le aggravanti alla pena

L’articolo 416 c.p. contempla, tuttavia, anche delle ipotesi aggravate di associazione per delinquere. Le pene aumentano quando:

  • i membri del gruppo sono più di 10;
  • in caso di brigantaggio, ovvero quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie: la reclusione è da 5 a 15 anni;
  • l’associazione si crea per commettere reati considerati particolarmente gravi come tratta delle persone, riduzione in schiavitù o servitù, acquisto e alienazione di schiavi, trasporto di stranieri clandestino aggravato: la pena è la reclusione da 5 a 15 anni per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione e da quattro a nove anni per coloro che ne fanno solo parte;
  • l’associazione nasce per commettere delitti di prostituzione o pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni: la pena è la reclusione da 4 a 8 anni per i capi e da 2 a 6 per i partecipanti.

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