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Evasione fiscale reato punito con la reclusione

evasione fiscale

Scopriamo tutto su uno dei reati fiscali penali più diffusi

L’evasione fiscale è un reato grave che racchiude tutti i comportamenti atti a ridurre o eliminare illegittimamente il prelievo fiscale, in violazione delle norme vigenti. Anche se in caso di importi non pagati minimi e una condotta non particolarmente grave si applicano soltanto sanzioni di carattere economico, l’evasione fiscale reato è punita con la reclusione dai 6 mesi agli 8 anni.

Questo reato non si riferisce ad un comportamento specifico – la Legge, infatti, punisce tutti quelli che non pagano le tasse o le pagano in maniera nettamente inferiore al dovuto, violando gli obblighi di natura tributaria nei confronti dell’Erario e arrecando un danno allo Stato. Per questo esistono le soglie di evasione che fanno scattare il reato, con la condanna al carcere, o le sanzioni amministrative.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Chi nasconde al fisco uno o più redditi minimi percepiti durante l’anno di imposta, commette un illecito tributario la cui unica conseguenza è l’applicazione di sanzioni pecuniarie, multe o maggiorazione delle somme dovute al fisco (alle imposte non versate si aggiunge un ulteriore importo come punizione per l’evasione), ma che non danno luogo a procedimenti penali.

Si tratta delle violazioni relative ai versamenti diretti e alle imposte sui redditi, come ad esempio chi non versa l’Imu; chi non paga il bollo auto; chi si fa pagare in nero da un cliente senza emettere fattura o scontrino; chi non fa la dichiarazione dei redditi (a seguito di guadagni minimi); chi non versa l’Iva e l’Iref (per importi modesti).

Evasione fiscale reato punito con la reclusione

Quando l’evasione delle tasse supera determinate soglie diventa un reato e bisogna prendere come punto di riferimento il D.lgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015. Le soglie sono diverse a seconda del tipo di illecito tributario:

  • Dichiarazione fraudolenta: falsificazione della dichiarazioni dei redditi o dell’Iva ottenuta con l’inserimento di elementi passivi fittizi (false fatture) oppure alterazioni delle fatture contabili. Questa sussiste quando i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o superano gli 1,5 milioni di euro; oppure quando l’imposta evasa supera i 30 mila euro. La pena prevista è la reclusione da 1 a 6 anni.
  • Dichiarazione infedele: dichiarazioni non veritiere con condotta consapevole e volontaria, ma senza l’intento di arrecare una frode. Questa sussiste quando i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o i 3 milioni di euro; oppure se l’imposta evasa supera i 150 mila euro. La pena prevista è la reclusione da 1 a 3 anni.
  • Dichiarazione omessa: mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e anche del 770. La pena prevista è la reclusione da 1 a 3 anni.
  • Emissione di fatture false: emissione o ricezione di fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o dell’Iva. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 8 anni.
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili: quando vengono distrutti o nascosti documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di nascondere il reale volume d’affari o l’ammontare dei redditi. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
  • Omesso versamento dell’Iva: il reato scatta solo se il debito è superiore a 250 mila euro. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
  • Omesso versamento di ritenute: il reato scatta per un ammontare superiore a 150 mila euro per ogni periodo d’imposta. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Le sanzioni penali sono personali (non passano agli eredi) e si applicano solo alle persone fisiche; nelle società è perseguibile penalmente solo la persona fisica che la rappresenta a cui è imputata la condotta dolosa. L’accusato di evasione fiscale reato, qualora abbia evaso più del 30% del suo volume di affari o una somma maggiore di 3 milioni di euro, non ha diritto alla sospensione della condizionale.

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