All’aggiotaggio comune disciplinato dall’articolo 501 del Codice Penale, si affiancano il reato di aggiotaggio bancario e di aggiotaggio societario disciplinati dall’articolo 2637 del Codice Civile. In questo caso il reato si concretizza nello specifico e circostanziato mondo economico e finanziario. Si tratta di reati particolarmente gravi, le cui conseguenze si ripercuotono sull’intero mercato finanziario, influenzandone l’economia sul lungo termine.
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”
Il termine aggiotaggio deriva dal francese agiotage, derivante a sua volta dal latino “aggio”, ossia “cambio di valore”. Il reato si configura quando, per trarne un indebito vantaggio, un soggetto provoca l’alterazione del prezzo delle merci o valori ammessi nel pubblico mercato, diffondendo notizie false o attuando stratagemmi e operazioni simulate.
La normativa penale delinea l’aggiotaggio semplice identificando l’interesse pubblico che viene leso e chi lo lede. A seconda dell’ambito nel quale viene commesso il dolo si parla di:
In sostanza, il reato si concretizza con il rialzo o il ribasso fraudolento del prezzo delle merci, apportando illeciti benefici alle aziende implicate e consistenti perdite agli investitori ignari dell’inganno, oppure, screditando la stabilità patrimoniale che il pubblico ripone nelle banche, andando, di fatto, ad incrinare profondamente l’Economia dello Stato.
Al reato di aggiotaggio si affianca una tipologia di reato finanziario che prende il nome di insider trading, punito dall’articolo 184 del Testo Unico della Finanza, e che consiste nell’abuso di informazioni privilegiate.
Anche in questo caso si verifica una manipolazione dei prezzi di mercato, non attraverso la diffusione di informazioni false, ma attraverso l’uso illecito di dati reali non ancora resi pubblici. All’atto pratico, si tratta di un’operazione speculativa messa in atto da uno dei membri di una società che, venuto a conoscenza di importanti informazioni non ancora diffuse, acquista o vende i titoli della stessa, per ottenere un vantaggio.
I reati di aggiotaggio, comune, societario e bancario, sono reati di pericolo ovvero illeciti che si manifestano quando la condotta ha i tratti della pericolosità e della lesività concreta. Il reato si configura solo nel caso in cui venga messa in atto un atteggiamento manipolativo delle notizie divulgate che provochi una sensibile alterazione dei prezzi di mercato.
Le pene base previste per l’aggiottaggio comune sono la reclusione fino a 3 anni e una multa che può arrivare fino a 25.000 euro. Queste pene vengono raddoppiate nel caso in cui il reato sia commesso da un cittadino italiano che voglia favorire interessi stranieri o se dal fatto deriva il deprezzamento della valuta di Stato o dei titoli pubblici italiani.
Per il reato di aggiottaggio bancario e societario, invece, è prevista la reclusione da 1 a 5 anni.
L’insider trading viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni ed una multa da 20.000 a 3 milioni di euro.
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