Chiunque, dopo aver dissimulato il proprio stato di insolvibilità, contrae un’obbligazione con il proposito di non adempierla e si rende effettivamente inadempiente, commette il reato di insolvenza fraudolenta, che può essere punito con la reclusione fino a due anni.
La norma dice:
“1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 516.
2. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.”
L’insolvenza fraudolenta consiste nel rendersi inadempienti rispetto ad un’obbligazione contratta con la consapevolezza di non poterla adempiere, dissimulando la propria reale situazione d’insolvenza. Si tratta di un reato comune, chiunque cioè può esserne soggetto attivo, purché si abbia la capacità di obbligarsi (essendo un’obbligazione giuridicamente valida il presupposto del reato stesso). Il bene giuridico che si intende tutelare è la buona fede contrattuale e la salvaguardia dei rapporti di credito.
La condotta dell’agente si articola in tre momenti:
Il presupposto necessario per la configurazione del reato di insolvenza fraudolenta è lo stato di insolvenza, appunto, che deve sussistere nel momento in cui l’agente (il soggetto attivo) contrae un’obbligazione di qualsiasi natura, consapevole di non poterla soddisfare e con il proposito di non adempierla. Non integra questo reato l’insolvenza sopravvenuta, nonostante la comprovata condizione di mancanza di pagamento (in questo caso infatti si parla di inadempimento, un illecito civile) né la condotta di chi assume un’obbligazione consapevole di non volerla adempiere per cause diverse dallo stato di insolvenza, come ad esempio per ripicca.
L’oggetto materiale del reato è la sfera psichica della vittima su cui la condotta criminosa agisce ingannandola sulla solvibilità dell’agente e portandola ad un atto viziato da tale inganno. Il delitto di insolvenza fraudolenta si compie nel momento dell’inadempimento dell’obbligazione, nel momento in cui questa non venga soddisfatta nel luogo e nel momento stabilito da contratto. La procedibilità avviene a seguito di querela da parte della persona offesa. Il termine della querela decorre non dal momento dell’effettivo inadempimento, ma dal momento in cui la vittima ha certezza che l’obbligato aveva dissimulato il proprio stato d’insolvenza per contrarre l’obbligazione con il preciso intento di non adempierla.
Il reato si ritiene estinto nel caso l’obbligazione venga totalmente adempiuta dal debitore o da terze persone prima della condanna irrevocabile. L’insolvenza fraudolenta viene punita con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a 516 Euro. La prescrizione segue la norma del primo comma dell’art. 157 del Codice Penale, estinguendo il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla Legge.
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