La bancarotta si configura quando una società o un imprenditore dichiarato fallito esegue una serie di manovre economiche illecite per nascondere, dissipare, falsificare o dissimulare le proprie disponibilità economiche per sottrarle ai creditori o ad alcuni di essi. Un reato che viene punito duramente. Oggi parleremo di bancarotta fraudolenta pena: la reclusione.
La pena principale incide, quindi, sulla libertà personale dell’imputato. A questa vengono, poi, affiancate pene accessorie con lo scopo di limitare la sua capacità giuridica nell’esercizio di diritti, poteri, attività e funzioni. In base alle intenzioni con le quali il reato viene commesso, alle condotte e agli stati psicologici, la bancarotta può essere semplice o fraudolenta: la prima commessa per negligenza, la seconda con dolo. Vediamo le differenze e come i reati vengono puniti.
L’articolo 217 della Legge Fallimentare decreta che l’imprenditore dichiarato fallito commette il reato di bancarotta nei casi in cui:
Commette lo stesso reato l’imprenditore, poi dichiarato fallito, che non ha tenuto in ordine o le ha tenute in maniera incompleta le scritture contabili nei 3 anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.
La bancarotta semplice è un reato proprio, cioè che può essere commesso solo dall’imprenditore commerciale. L’elemento soggettivo è la colpa, l’imputato viene punito poiché ha agito con imprudenza, negligenza o imperizia. La pena principale è la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Le pene accessorie sono l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a ricoprire uffici direttivi per qualsiasi impresa per massimo 2 anni.
L’articolo 216 della Legge Fallimentare disciplina i tre diversi tipi di bancarotta fraudolenta commessi dall’imprenditore, dichiarato fallito, che con volontà di commettere il reato (dolo specifico):
La bancarotta fraudolenta è un reato proprio, ma ai sensi dell’articolo 223 della Legge Fallimentare le stesse pene previste per l’imprenditore commerciale, valgono anche per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite. L’elemento soggettivo è la volontà di commettere il reato per trarre vantaggio per sé a discapito dei creditori.
Le pene accessorie sono l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.
Ai sensi dell’articolo 219 della Legge Fallimentare, la bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta sono aggravati se:
Se i reati commessi hanno prodotto un danno patrimoniale particolarmente tenue, le pene possono essere ridotte fino al terzo.
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