Quando tre o più individui si uniscono con l’intento di commettere una serie di reati avvalendosi della forza dell’intimidazione e della condizione di omertà commettono il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, caposaldo del sistema penale italiano contro la criminalità organizzata.
Fino al 1982, per contrastare la Mafia, la nostra legislatura faceva affidamento sull’articolo 416, l’associazione a delinquere, che però non era davvero efficace nei confronti delle metodologie tipiche della criminalità organizzata che prevedeva, tra le tante finalità illegali, anche alcune finalità lecite. A seguito dell’omicidio del segretario regionale Pio La Torre e di quello del prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, il 13 Settembre 1982 con la Legge n.464 fu introdotto nel Codice Penale l’articolo 416 bis che identifica la definizione di associazione di stampo mafioso, poi ulteriormente modificato dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, a seguito delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio.
“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti.”
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”
Il metodo mafioso dell’associazione ha una duplice valenza e si concretizza in due diversi modi:
Parlando di criminalità organizzata, in molti casi non occorrono neanche minacce o violenze per indurre nella comunità comportamenti non voluti, basta la fama di violenza a creare una comunità intimidita e omertosa, spinta a non collaborare con le forze dell’ordine e, spesso, a commettere azione di favoreggiamento.
Con il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, la Legge intende tutelare l’ordine pubblico minacciato dall’esistenza stessa dell’associazione, a prescindere dalle finalità (che possono essere anche lecite in alcuni casi) che essa persegue. Si tratta di un reato permanente che si attua nel momento stesso in cui si dà vita al sodalizio criminale.
Gli obiettivi che l’associazione si pone sono elencati nella norma e vengono posti in alternativa poiché anche il raggiungimento di uno solo di questi concretizza il reato, e sono:
Nei primi due comma della norma vengono delineate le figure che compongono l’associazione, i ruoli e le pene:
Se l’associazione è armata la pena prevista per il partecipe è la reclusione da 12 a 20 anni, e la reclusione da 15 a 26 anni per il promotore, il costitutore e l’organizzatore. Nei confronti del condannato è sempre prevista la confisca degli strumenti e delle cose utilizzate per commettere i reati e dei beni che ne sono il ricavato.
L’Avvocato Lorenzo Magnarelli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, esercita la professione di avvocato penalista svolgendo esclusivamente attività difensiva e offre assistenza legale dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori. Grazie ad anni di esperienza e al suo team di collaboratori esperti, l’avvocato Magnarelli può patrocinare di fronte a tutte le giurisdizioni nel territorio della Repubblica Italiana. Se sei stato accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e hai bisogno di un avvocato penalista richiedi subito una consulenza.