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Associazione a delinquere di stampo mafioso: qual è la pena

associazione a delinquere di stampo mafioso

Reato disciplinato fino al 1982 con l’art 416 C P, ora con il 416 bis

Quando tre o più individui si uniscono con l’intento di commettere una serie di reati avvalendosi della forza dell’intimidazione e della condizione di omertà commettono il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, caposaldo del sistema penale italiano contro la criminalità organizzata.

Fino al 1982, per contrastare la Mafia, la nostra legislatura faceva affidamento sull’articolo 416, l’associazione a delinquere, che però non era davvero efficace nei confronti delle metodologie tipiche della criminalità organizzata che prevedeva, tra le tante finalità illegali, anche alcune finalità lecite. A seguito dell’omicidio del segretario regionale Pio La Torre e di quello del prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, il 13 Settembre 1982 con la Legge n.464 fu introdotto nel Codice Penale l’articolo 416 bis che identifica la definizione di associazione di stampo mafioso, poi ulteriormente modificato dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, a seguito delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti.”

“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

La definizione di “stampo mafioso”

Il metodo mafioso dell’associazione ha una duplice valenza e si concretizza in due diversi modi:

  • in modo attivo da parte degli associati che utilizzano la forza intimidatrice e la violenza 
  • in modo passivo da parte della comunità in cui l’associazione a delinquere di stampo mafioso opera che, per paura, diviene omertosa e assoggettata

Parlando di criminalità organizzata, in molti casi non occorrono neanche minacce o violenze per indurre nella comunità comportamenti non voluti, basta la fama di violenza a creare una comunità intimidita e omertosa, spinta a non collaborare con le forze dell’ordine e, spesso, a commettere azione di favoreggiamento.

Associazione a delinquere di stampo mafioso

Con il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, la Legge intende tutelare l’ordine pubblico minacciato dall’esistenza stessa dell’associazione, a prescindere dalle finalità (che possono essere anche lecite in alcuni casi) che essa persegue. Si tratta di un reato permanente che si attua nel momento stesso in cui si dà vita al sodalizio criminale.

Gli obiettivi che l’associazione si pone sono elencati nella norma e vengono posti in alternativa poiché anche il raggiungimento di uno solo di questi concretizza il reato, e sono:

  • acquisire in modo diretto o indiretto la gestione oppure il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
  • procurare profitto a sé o ad altri;
  • limitare il libero esercizio del diritto di voto;
  • procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.

Le pene

Nei primi due comma della norma vengono delineate le figure che compongono l’associazione, i ruoli e le pene:

  • il promotore: chi ha spinto a che nascesse l’associazione, punito con la reclusione da 12 a 18 anni
  • il costitutore: chi ha effettivamente dato la luce al sodalizio, punito con la reclusione da 12 a 18 anni
  • l‘organizzatore: chi regola e organizza le attività, punito con la reclusione da 12 a 18 anni
  • il partecipe: chi è entrato nell’associazione, mostrando interesse e mettendosi a disposizione sempre, pur non avendo compiuto effettivamente uno dei reati commessi, punito con la reclusione da 10 a 15 anni

Se l’associazione è armata la pena prevista per il partecipe è la reclusione da 12 a 20 anni, e la reclusione da 15 a 26 anni per il promotore, il costitutore e l’organizzatore. Nei confronti del condannato è sempre prevista la confisca degli strumenti e delle cose utilizzate per commettere i reati e dei beni che ne sono il ricavato.

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