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associazione a delinquere
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Associazione a delinquere pena la reclusione

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Reato regolato dell’articolo 416 del Codice Penale

L’associazione a delinquere si configura quando più persone si uniscono per commettere diversi delitti e, a seconda del grado di partecipazione all’interno del gruppo, il reato viene punito diversamente, ma sempre con la reclusione. In questo articolo parleremo di associazione a delinquere pena, di cosa si tratta e quanto si rischia.

Si sente spesso parlare di associazione a delinquere ed erroneamente si pensa che questa faccia riferimento solo al mondo mafioso e malavitoso. In realtà, anche un gruppo di persone incensurate può dar vita ad un’associazione a delinquere purché vi siano dei requisiti essenziali:

  • La pluralità di persone: sono necessarie almeno tre persone per configurare questo reato – due persone che pianificano e organizzano una serie di delitti non costituiscono un’associazione a delinquere.
  • La volontà di commettere una serie indeterminata di delitti: un gruppo di persone che si unisce per commettere un solo reato non costituisce un’associazione a delinquere, i reati devono essere molteplici e indeterminati.
  • La stabilità del vincolo associativo: l’esistenza dell’associazione non deve limitarsi all’esecuzione di un solo delitto, ma deve perdurare anche per un certo periodo successivo all’esecuzione di più delitti.

Cos’è l’associazione a delinquere

Qualsiasi tipo di persona si può unire ad un gruppo di tre o più individui costituitosi per commettere reati: l’associazione a delinquere è quindi un reato comune e di mera condotta, testimoniato dalla volontà di entrare a far parte del gruppo già esistente. Il delitto si consuma nel momento in cui nasce il sodalizio con intento criminoso e si protrae finché l’associazione non viene sciolta.

Il bene giuridico che si intende tutelare è l’ordine pubblico che viene messo in pericolo con la sola esistenza di un’associazione a delinquere, a prescindere dall’esecuzione o meno dei reati. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, rappresentato dalla volontà di entrare a far parte del gruppo.

Associazione a delinquere pena

L’articolo 416 c. p. punisce chi organizza, guida e costituisce un gruppo di tre o più persone che si uniscono al fine di commettere reati. Il fatto stesso di prendere parte al gruppo, pur non agendo all’atto pratico, si integra nella fattispecie delittuosa, anche se la pena è più lieve rispetto ai capi.

La norma dice:

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.”

La struttura associativa quindi prevede:

  • il promotore: chi ha spinto per la costituzione dell’associazione
  • il costitutore: chi fa nascere l’associazione
  • l’organizzatore: chi regola le attività dell’associazione
  • il partecipante: chi mette a disposizione il proprio contributo, anche solo morale, all’associazione

Per i primi tre la pena prevista è la reclusione da 3 a 7 anni, per il semplice partecipante la reclusione da 1 a 5 anni. All’associazione a delinquere pena esistono, poi, delle aggravanti.

Le pene aumentano quando:

  • i membri del gruppo sono più di 10;
  • in caso di brigantaggio: la reclusione è da 5 a 15 anni;
  • se l’associazione si crea per commettere reati considerati particolarmente gravi come tratta delle persone, riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi, la pena è la reclusione da 5 a 15 anni per i capi e da 4 a 9 per i partecipanti;
  • se l’associazione nasce per commettere delitti di prostituzione o pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, la pena è la reclusione da 4 a 8 anni per i capi e da 2 a 6 per i partecipanti.

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