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Scritture contabili su supporto informatico non consultabile

Bancarotta semplice in assenza di dolo specifico orientato allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori in previsione della possibilità di fallimento

 Pronunzia di merito

Tribunale di Latina in composizione Collegiale

 Si segnala la seguente pronunzia del Tribunale di Latina in composizione Collegiale per la rilevanza in merito ad una tematica assai interessante in materia di cd. bancarotta documentale.

L’ipotesi formulata dalla Procura, infatti, era ancorata alla bancarotta fraudolenta documentale specifica in relazione ad una condotta posta in essere nel 2018, dal Legale Rappresentante di una Società, sfociata nell’impossibilità da parte del Curatore Fallimentare di consultare le scritture contabili ipostatizzate su supporto informatico.

La tesi difensiva perorata dall’Avv. Lorenzo Magnarelli ha illustrato come tale condotta, nel relativo contesto fattuale, sia stata caratterizzata dall’assenza dolo specifico orientato allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori in previsione della possibilità di fallimento.

Tale tesi difensiva è stata argomentata principalmente in ossequio alla Giurisprudenza della Suprema Corte delineata dalle sentenze n. 1137/08, n. 46972/04 e n. 14905/77, anche con particolare riferimento a quelle pronunziate dalla V Sezione n. 4206/23 del 19.09.23, n. 42586/23, n. 43084/23 del 12.03.24, n. 34146 del 27.5.19; n. 26379 del 5.3.19 e n. 11329 del 13.10.93.

In particolare, inoltre, l’argomentazione della tesi difensiva è stata dedicata alla condotta che comporti l’impossibilità di consultare i dati fissati mediante strumenti informatici, qualificata dall’orientamento consolidato del Supremo Consesso come bancarotta semplice ex art. 217, II comma, L.F. (Cass. Pen., Sez. V, 24.10.22, n. 45044; conf: Cass. Pen., Sez. V, 15.09.21, n. 41016; Cass. Pen., Sez. V, n. 35886, 20.07.09).

Il Collegio giudicante ha accolto tale tesi difensiva derubricando l’ipotesi originaria in bancarotta semplice ex art. 217, II comma, L.F.