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Esercizio abusivo della professione medica: i rischi

esercizio abusivo della professione medica

Reato disciplinato dell’art 348 C P e punito con la reclusione

Con l’articolo 348 del Codice Penale la Legge italiana tutela l’interesse generale a che determinate professioni vengano svolte solo ed esclusivamente se si è in reale possesso di determinati requisiti: anni di studio, competenze tecniche, esami superati, speciali abilitazioni rilasciate dallo Stato ed eventuale iscrizione all’albo. Chiunque, non possedendo tali requisiti, si attribuisce ingiustamente un titolo o una qualifica che non possiede e ne esercita la professione, commette il reato di esercizio abusivo della professione. In questo articolo parleremo nello specifico dell’esercizio abusivo della professione medica, vedendo come e quando si configura e cosa si rischia.

Esercizio abusivo della professione medica

Per l’esercizio di determinate professioni (come ad esempio il dentista, l’avvocato, l’ingegnere, l’architetto) la Legge italiana richiede il conseguimento di una determinata abilitazione che attesti le competenze tecniche, psicologiche e morali, a cui seguirà l’iscrizione allo specifico albo o elenco. Tale abilitazione è la garanzia per il cittadino che si affiderà al professionista, avendo la certezza che le sue capacità siano state vagliate attraverso appositi esami e che l’attività professionale viene svolta con la giusta competenza. 

L‘esercizio abusivo di una professione può toccare ogni settore professionale nel quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, ma quando tocca il campo medico e quindi può intaccare la salute altrui, è ovviamente più grave. Per questo la Legge pretende come condizione unica per l’esercizio delle professioni medico/sanitarie specifici requisiti sia in termini di qualificazione e competenze professionali, sia in termini di qualità morali per poter garantire ai possibili pazienti uno standard minimo di professionalità.

Quando si configura il reato e cosa si rischia

Il reato di esercizio abusivo della professione medica ha natura istantanea, per configurarlo basta, infatti, la commissione anche di un solo atto relativo alla professione, anche svolto gratuitamente, compiuto con dolo generico, ossia la volontà di compiere l’atto con la consapevolezza dell’assenza dei requisiti per il legittimo esercizio della professione. 

Stando alle decisioni della Cassazione prese negli anni, l’esercizio della professione è abusiva quando:

  • non è stata conseguita la relativa abilitazione
  • non è stata fatta l’iscrizione all’apposito albo professionale
  • è in atto sospensione o interdizione dall’esercizio professionale
  • l’iscrizione all’albo è decaduta

Di competenza esclusiva del medico che ha conseguito la laurea e la successiva abilitazione sono le attività di diagnosi e cura (anche sotto forma di semplice consiglio) per le attività di:

  • prescrizione di farmaci, anche omeopatici
  • ottico
  • agopunturista
  • erborista
  • chiropratico
  • pranoterapeuta
  • psicoterapista
  • massaggiatore a scopo curativo

Le pene

Il reato di esercizio abusivo della professione medica è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa che va dai 10mila ai 50mila Euro. La punibilità di natura penale è giustificata dal fatto che viene toccato un ambito particolarmente delicato come, appunto, la salute delle persone.

Il reato è procedibile d’ufficio e chiunque può denunciare l’illecito, anche chi non è entrato direttamente in contatto con il medico non abilitato. La condanna comporta inoltre:

  • la pubblicazione della sentenza
  • la trasmissione della sentenza all’albo di riferimento al fine di applicare l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività, nel caso in cui chi ha commesso il reato eserciti regolarmente un’attività
  • la confisca dei beni usati o destinati a commettere il reato

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