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Omicidio colposo medico come viene punito

omicidio colposo medico

Parliamo di responsabilità medica penale in caso di omicidio 

Le figure medico-sanitarie che, per negligenza, imprudenza o imperizia non rispettando le norme vigenti, attraverso il loro comportamento provocano la morte di un loro paziente, commettono un omicidio colposo medico, reato disciplinato dall’articolo 590-sexies del Codice Penale introdotto dalla Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità medico penale del 2017. 

La Legge Gelli-Bianco

L’articolo 3 della Legge n. 189/2012 nota come Legge Balduzzi, la prima a cercare di placare il contenzioso tra medici e pazienti, recitava “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.

Successivamente la Legge Gelli-Bianco, mettendo al primo posto la sicurezza del paziente, ha abrogato il comma 3 introducendo a nuova disciplina la responsabilità penale per omicidio colposo medico, eliminando qualsiasi riferimento al grado di colpa del professionista come elemento soggettivo alla base dell’imperizia, in caso di totale rispetto delle norme previste.

“Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di Legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Le figure sanitarie, quindi, rispondono di omicidio colposo medico in caso di:

  • colpa anche lieve dettata da negligenza, ossia quando il medico agisce con disattenzione e superficialità
  • colpa anche lieve dettata da imprudenza, quando il medico agisce in modo avventato e senza valutare i possibili rischi derivanti da quella determinata pratica medica
  • colpa anche lieve dettata da imperizia nel caso in cui non vengano rispettate le linee guida, ossia quando il medico svolge la sua attività senza un’adeguata preparazione professionale

Omicidio colposo medico

La responsabilità medica riguarda tutte le prestazioni medico-sanitarie, dalla diagnosi della patologia alla terapia somministrata, passando per l’assistenza e la prevenzione e comporta l’obbligo di rispondere delle conseguenze sul paziente (lesioni gravi o la morte) derivanti da un comportamento sbagliato commesso od omesso. La condanna di un professionista per omicidio colposo medico richiede l’esistenza di un nesso eziologico tra il suo comportamento e la morte del paziente, nonché un accertamento dell’andamento della patologia e dell’efficacia delle terapie proposte dal medico, fatto sulla base delle informazioni scientifiche adatte al caso in esame. 

La Corte di Cassazione, nella pronuncia numero 42270/2017, ha inoltre sottolineato che nel caso di omicidio colposo medico non ci si può basare solo sul coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificata anche l’alta probabilità logica, tenendo conto non soltanto delle generalizzazioni scientifiche ma anche delle particolarità del caso in esame. In altri termini, non ci si può soltanto basare sulla probabilità del verificarsi dell’infausto evento ma occorre fare una valutazione della caratterizzazione del fatto e sulle particolarità.

Per poter condannare una figura medico-sanitaria di omicidio colposo medico occorre quindi capire bene e valutare tre punti:

  • l’abituale andamento della patologia accertata
  • la normale efficacia delle terapie
  • gli eventuali fattori che generalmente influenzano il successo delle terapie

Le pene e la prescrizione

“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”. 

L’articolo 589 del Codice Penale disciplina l’omicidio colposo e, come recita la norma dell’articolo 590-sexies, di conseguenza anche l’omicidio colposo medico che viene punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Trattandosi di omicidio colposo, il termine di prescrizione è decennale anziché di cinque anni.

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