Bancarotta fraudolenta per distrazione in costanza di cessione di ramo di azienda, con particolare riferimento alla questione dell’avviamento.
Maggio 11, 2020
In materia di Responsabilità da Reato degli Enti, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con particolare riferimento all’interesse personale ed esclusivo dell’autore del reato presupposto
Maggio 11, 2020

L’applicabilità dell’art. 9 del D. Lgs. 74 del 2000 in costanza di concorso morale ex art. 116 c.p. nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti Aggiornato al D. Lgs. 158 del 2015

E’ noto come, l’art. 9 del D. Lgs.  74 del 2000, “concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” impedisca di contestare simultaneamente allo stesso soggetto per le stesse fatture, l’emissione di tali fatture per operazioni inesistenti ed il relativo uso delle stesse.
Quindi, in una ipotetica ed astratta configurabilità degli arti. 2 e 8 del D. Lgs.  74 del 2000, l’art. 9 impone di contestare, in sede processuale, o l’art. 2 o l’art. 8.
Tuttavia, rileva una questione sostanziale, connessa ad una vicenda processuale, nel momento in cui il soggetto, che sia imputato per aver annotato le fatture, al contempo versi in concorso ex art. 116 c.p. con il soggetto che abbia emesso le medesime fatture. Ed infatti, in tale contesto, il soggetto che ha annotato le fatture ha partecipato alla relativa  e precedente emissione delle stesse con riferimento alle vicende dell’ente emittente.
Ed allora, rileva proprio in ossequio all’art. 9 su indicato la ragione di contestare cronologicamente la prima fattispecie  che il soggetto integri.
Quindi, appare pertinente non più la contestazione esclusiva dell’art. 2 ma la contestazione del solo art. 8. È la nota vicenda dell’intermediario, già registrata dal supremo Consesso a Sezioni Unite. 
Il risvolto processuale di questa vicenda è che, in un processo  penale nell’ambito del quale, rilevi l’imputazione ex art. 2, se la difesa riesce a provare che in realtà l’imputato è in concorso per il precedente reato di emissione, evidentemente, il fatto comunicato nel processo è diverso da quello del capo d’imputazione.
Per tale ragione, ex art. 521 comma 2 c.p.p.,  il Giudice non può che assolvere dall’imputazione dell’art. 2 per insussistenza del fatto e restituire gli atti alla Procura affinché proceda per una ipotesi ex art. 8.