L’Ente è esente da responsabilità soltanto quando l’autore del reato presupposto abbia agito per un interesse personale ed esclusivo. Questo è il principio desumibile dall’ultimo approdo della Cassazione Penale, VI Sezione del 25.09.18, sentenza depositata il 6 12 18, n. 54640. Ed, infatti, criterio essenziale per l’individuazione dell’interesse è quello legato all’espressione di una valutazione teleologica del reato apprezzabile ex ante, ossia, al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo. Ne consegue, quindi, che, mancando l’interesse, applicabile ed individuabile soltanto secondo il criterio ex ante come suindicato, quindi mancando un interesse anche solo concorrente dell’ente, è del tutto inutile l’eventuale esistenza di un vantaggio che il reato possa aver arrecato all’ente. Quindi il punto nodale della vicenda è soltanto quello relativo all’individuazione dell’interesse: se vi è interesse personale ed esclusivo dell’autore del reato presupposto la responsabilità dell’ente è esclusa.