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Il termine per presentare la richiesta di riesame ex art. 309 C.P.P. è perentorio ma prorogabile se scade in giorno festivo e, nello stesso, non si computa il dies a quo

richiesta riesame prorogabile

In accoglimento del ricorso presentato dall’Avv. Lorenzo Magnarelli, durante il mese di Luglio del 2023, la Sesta Sezione Penale della Cassazione, ha stabilito che il termine per presentare la richiesta di riesame ex art. 309 C.P.P., seppur perentorio, è prorogabile al primo giorno successivo qualora dovesse scadere in un giorno festivo.

Ulteriormente, sempre nella medesima occasione, la Sesta Sezione Penale, ha confermato l’orientamento del Supremo Consesso, già noto con la sentenza n. 10505, della III Sezione Penale, del 25.01.12, CED n. 252472, secondo il quale nella computazione del termine per presentare la richiesta di riesame vige il principio generale dies a quo non computatur in termino che integra, quindi, una disciplina peculiare in tema di libertà personale nel quale, invece, tendenzialmente rileva la deroga a tale principio sintetizzata dal brocardo dies a quo computatur in termino.

Il caso di diritto processuale penale portato dall’Avv. Lorenzo Magnarelli all’attenzione del Supremo consesso riguardava la presentazione della richiesta di riesame da parte dell’interessato effettuata il lunedì, ossia, il giorno successivo a quello festivo, domenica, nel quale invece scadeva naturalmente il termine di 10 giorni non computando il dies a quo

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza emessa in esito al relativo procedimento culminato nella discussione dei motivi di riesame nell’apposita udienza fissata e celebrata ex art. 309, comma VIII e comma IX, C.P.P. dichiarava tale richiesta inammissibile, poiché tardiva, in quanto depositata il giorno successivo a quello di scadenza.

Incaricato ad hoc, l’Avv. Lorenzo Magnarelli interponeva ricorso per cassazione avverso tale ordinanza di inammissibilità allegando l’unico motivo costituito dalla “inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, ex art. 606, comma 1, lettera C) e lettera E) C.P.P., riguardo all’art. 309, I comma, C.P.P., con riferimento all’art. 172, III comma, C.P.P., in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame“.  Motivo successivamente discusso dall’Avv. Lorenzo Magnarelli dinanzi alla Sesta Sezione Penale del Supremo Consesso ed accolto dalla stessa come suindicato.