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Sanzioni per omessa dichiarazione: quali sono?

Sanzioni per omessa dichiarazione

Vediamo cosa rischia il contribuente che ai termini per dichiarazione redditi non presenta alcun modulo

L’omessa dichiarazione rappresenta una grave violazione degli obblighi tributari previsti dall’ordinamento giuridico italiano. Si verifica quando un soggetto obbligato non presenta, entro i termini di legge, la dichiarazione dei redditi, dell’IVA o dell’IRAP. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono in ambito amministrativo e nei casi più gravi in sede penale.

Cosa dice la normativa

L’omessa dichiarazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che stabilisce le sanzioni amministrative, e dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che regolamenta le fattispecie penalmente rilevanti.

Secondo l’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA nei termini prescritti comporta una sanzione pecuniaria variabile in base alla gravità dell’omissione e alla regolarizzazione tardiva da parte del contribuente.

L’articolo 5 del D.Lgs. 74/2000, invece, punisce penalmente l’omessa dichiarazione quando l’imposta evasa supera determinate soglie di rilevanza penale.

Sanzioni per omessa dichiarazione: parte amministrativa

Le sanzioni per omessa dichiarazione variano a seconda della tipologia di dichiarazione non presentata, vediamole nel dettaglio.

Omessa dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP)

Se il contribuente non presenta la dichiarazione, le sanzioni previste sono:

  • dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 Euro, se dalla dichiarazione emerge un debito d’imposta;
  • da 250 a 1.000 Euro se non vi sono imposte dovute;
  • da 150 a 500 Euro per enti non commerciali o soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Se la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni, si considera comunque omessa, ma la sanzione è ridotta a un terzo se l’errore viene regolarizzato spontaneamente.

Omessa dichiarazione IVA

Per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, la normativa prevede:

  • dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 500 Euro;
  • da 250 a 2.000 Euro in caso di dichiarazione senza imposta a debito.

Omessa dichiarazione con intenti fraudolenti

Se l’omissione è finalizzata a nascondere redditi imponibili o a evadere l’IVA per importi rilevanti, l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni per omessa dichiarazione più severe, oltre a segnalare la violazione all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento di eventuali reati tributari.

Sanzioni omessa dichiarazione: profili penali

Nei casi più gravi, l’omessa dichiarazione può configurare un reato tributario ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 74/2000. La norma prevede la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, se l’imposta evasa supera 50.000 Euro per ciascun periodo d’imposta.

Per la configurazione del reato, è necessario che la mancata presentazione sia dolosa, ossia intenzionale, e finalizzata all’evasione fiscale. L’omessa dichiarazione non è infatti punibile penalmente se la violazione è stata commessa per errore senza intento fraudolento, ma anche se l’imposta evasa è inferiore alla soglia di 50.000 Euro o se il contribuente ha provveduto a sanare l’irregolarità prima di un accertamento fiscale.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la buona fede del contribuente può essere un elemento da valutare per escludere l’elemento soggettivo del reato.

Accertamenti fiscali e difesa del contribuente

L’Agenzia delle Entrate può avviare accertamenti fiscali per verificare l’omessa dichiarazione attraverso controlli incrociati su dati bancari e finanziari, confronto tra redditi dichiarati e spese sostenute o segnalazioni da parte di enti previdenziali e altre autorità.

In caso di contestazione, il contribuente ha il diritto di presentare:

  • istanza di autotutela, per chiedere la correzione di errori dell’Amministrazione Finanziaria;
  • ricorso alla Commissione Tributaria, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.

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