

Era imputato, quale Amministratore di una Società di Capitali piemontese, poiché attinto da una complessa ed articolata imputazione preliminare relativa alla commissione di molteplici reati economici, nel contesto delineato dall’ipotesi di due associazioni per delinquere finalizzate al traffico illecito di rifiuti, così come delineato nella richiesta di rinvio a giudizio dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino.
Tuttavia, nella prospettiva delineata dalle due regole di giudizio che caratterizzano gli epiloghi dell’Udienza Preliminare, con riferimento alla verifica della ragionevole previsione di condanna, la tesi prospettata dall’Avv. Lorenzo Magnarelli in difesa dell’Amministratore suindicato ha convinto il Gup che ha sentenziato il non luogo a procedere in favore dell’imputato.
In particolare la tesi dell’Avv. Lorenzo Magnarelli, in ossequio agli insegnamenti della Corte di Cassazione, ha evidenziato come sia da escludere che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi, diversamente, verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione.
Tale principio, quindi, applicato al materiale comunicato dal processo ha evidenziato la totale estraneità dell’Amministratore alle gravi ipotesi allo stesso contestate con conseguente sentenza di non luogo a procedere in favore del medesimo.