Per quanto riguarda il delitto di “omesso versamento di ritenute certificate” previsto e punito dall’art. 10 bis del D.Lvo 74 del 2000 la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 del codice penale che stabilisce l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere è configurabile e configurata soltanto se i provvedimenti che stabiliscono il dovere di non adempiere l’obbligo tributario siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo.
E quindi non siano successivi alla consumazione del reato.
Così ha stabilito la III Sez. della Cassazione Penale in data 30.10.2018, sentenza depositata il 21.01.2019, n. 2860.
E infatti, questa sentenza aderisce all’orientamento che esclude la configurabilità dei reati di omesso versamento nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo in termine antecedente quello stabilito per il relativo versamento.
Peraltro, l’alternativa che è valutata dalla Cassazione, in senso positivo, per la configurabilità e la configurazione della causa di giustificazione rileva anche nell’ipotesi in cui il tribunale Civile abbia adottato un provvedimento che ancor prima della suddetta ammissione nonché prima della scadenza del termine suddetto, abbia vietato il pagamento di crediti anteriori.
Pertanto, ricorrendo la condizione dell’emanazione del provvedimento che autorizzi l’omesso pagamento prima della scadenza dell’obbligo di pagare è del tutto evidente come la causa di giustificazione ex art. 51 del codice penale possa essere integrata.
Per quanto riguarda sentenze precedenti conformi, sempre della stessa sezione dell’8 giugno 2018 sentenza n. 39696, e ancora del 12 marzo 2015 sentenza n. 15853 ed infine della IV sezione del 17 ottobre 2017 sentenza n. 52542.