La dichiarazione infedele rappresenta una delle condotte più rilevanti e insidiose nell’ambito dell’illecito tributario. Essa consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale, da parte del contribuente, contenente dati non veritieri, idonei a generare un’imposta inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta o a far emergere un credito maggiore rispetto a quello spettante. L’ordinamento italiano, alla luce della gravità che tale condotta può assumere, prevede per la dichiarazione infedele sanzioni penali e amministrative.
La fattispecie della dichiarazione infedele è disciplinata sotto due profili distinti:
È proprio in quest’ultima sede che si inquadra la questione della dichiarazione infedele sanzioni penali, tema di crescente rilevanza, soprattutto per imprenditori, professionisti e dirigenti d’impresa.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 74/2000, il reato di dichiarazione infedele si configura qualora il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, indichi nella dichiarazione annuale elementi attivi inferiori a quelli reali, o elementi passivi inesistenti.
Affinché si possa procedere penalmente, devono sussistere due presupposti oggettivi: l’imposta evasa deve essere superiore a 100.000 Euro per ciascun periodo d’imposta e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione deve superare il 10% del totale dei ricavi o compensi oppure la soglia assoluta di 2.000.000 di Euro.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ossia la volontà di evadere le imposte mediante l’alterazione consapevole dei dati contabili e fiscali. In assenza di tale volontà, la condotta può dar luogo solo a responsabilità amministrativa.
Nel caso in cui la soglia penale venga superata e si accerti la volontà di evadere, il contribuente può essere sottoposto a un procedimento penale. Per la dichiarazione infedele le sanzioni penali consistono nella reclusione da due a quattro anni e sei mesi.
L’entità della pena può essere attenuata in presenza di circostanze attenuanti, come il pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, o aggravata se la condotta è parte di un disegno criminoso più ampio.
Va evidenziato che il legislatore, negli ultimi anni, ha rafforzato gli strumenti repressivi contro l’evasione fiscale, rendendo più stringenti le soglie e prevedendo maggiori possibilità di confisca dei beni in caso di condanna.
Non tutte le dichiarazioni infedeli comportano conseguenze penali. In presenza di violazioni sotto soglia, l’illecito resta confinato alla sola sfera amministrativa. Le sanzioni amministrative previste, in tali casi, consistono in una multa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato.
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di correggere spontaneamente gli errori, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni, purché la regolarizzazione avvenga prima dell’inizio di accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’accertamento dell’infedeltà dichiarativa è di competenza dell’Agenzia delle Entrate, che, qualora ravvisi gli estremi del reato, è tenuta a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per l’avvio del procedimento penale.
Nel corso dell’indagine, è centrale la valutazione della documentazione contabile e delle scritture aziendali, nonché l’esame delle modalità con cui le dichiarazioni sono state predisposte. La difesa tecnica gioca, in questa fase, un ruolo cruciale per dimostrare l’insussistenza del dolo o l’erroneità meramente formale dell’atto dichiarativo.
Chi si trova coinvolto in un procedimento per dichiarazione infedele deve essere consapevole delle implicazioni di natura penale e reputazionale che tale situazione comporta. È pertanto essenziale affidarsi a un legale esperto in diritto penale tributario, capace di analizzare con rigore tecnico gli elementi contestati e predisporre una difesa efficace.
Nel contesto attuale, caratterizzato da controlli sempre più sofisticati e automatizzati, la consulenza preventiva assume un ruolo determinante non solo in ottica difensiva, ma anche per prevenire errori che potrebbero degenerare in contestazioni gravi.
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