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LORENZO MAGNARELLI

Avvocato Penalista Patrocinante in Cassazione

L’Avvocato Lorenzo Magnarelli, dotato di una struttura altamente qualificata ed efficiente, difende ed assiste personalmente i propri clienti coinvolti in procedimenti penali reputando essenziale, vista la delicatezza delle problematiche trattate, avere un rapporto diretto e di fiducia con i suoi assistiti.

Opera su tutto il territorio nazionale. È un Avvocato d’Italia, intendendosi per tale l’Avvocato che difende su tutto il territorio italiano ed è distinto soltanto dal proprio Foro di appartenenza senza ulteriori connotazioni territoriali di limitazione.

Si avvale dell’opera di consulenti di riconosciuta fama per sostenere le proprie tesi in tutti i gradi di giudizio previsti dalla Legge Italiana. Assiste altresì nell’attività di difesa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Settori di Competenza

L’Avvocato Lorenzo Magnarelli offre assistenza legale dinanzi alle Magistrature Superiori, tra cui la Corte di Cassazione.
L’Avvocato Lorenzo Magnarelli può, infatti, patrocinare di fronte a tutte le giurisdizioni nel territorio della Repubblica Italiana. Il Cassazionista può infatti esercitare in ogni grado del giudizio, fino alla Suprema Corte di Cassazione chiamata a giudicare sulla legittimità delle sentenze emesse dai magistrati italiani.
Condizione necessaria per conseguire tale abilitazione è l’aver esercitato con continuità e prestigio la professione forense come avvocato per un periodo non inferiore a otto anni e, dopo aver frequentato con lodevole profitto, la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita presso il consiglio Nazionale Forense, aver conseguito l’abilitazione, a seguito del superamento con esito positivo dell’ esame di verifica finale , secondo le disposizioni contenute nella Legge 247/2012, che reca la Nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense.
Tale norma ha modificato le modalità di accesso all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, stabilendo così condizioni ancora più restrittive per l’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.
Presentare atti giudiziari, offrire assistenza legale, o discutere una causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione non è, dunque, direttamente consentito a tutti gli avvocati. La struttura di tali procedimenti è, infatti, diversa da quella dei casi delle così dette giurisdizioni minori, ed anche la redazione di tali atti giudiziari avviene secondo modalità differenti, al punto che, nel dicembre del 2015, è stato redatto un protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il consiglio Nazionale Forense, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale.
L’Avvocato Penalista Lorenzo Magnarelli è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati davanti alle Magistrature Superiori dopo aver frequentato con lodevole profitto la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense ed aver conseguito, quindi, l’abilitazione a seguito del superamento con esito positivo dell’ esame di verifica finale secondo le disposizioni contenute nella Legge 247/2012, che reca la Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense. Da allora, lo Studio ha fornito assistenza legale in svariati procedimenti, ha redatto Ricorsi per Cassazione in svariati ambiti del diritto penale, partecipando a udienze sia pubbliche che camerali davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

L’Avvocato Lorenzo Magnarelli è costantemente impegnato nella difesa relativa ad ipotesi formulate in ordine delitti di competenza delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello con particolare riferimento:

  • ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  • ai delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;
  • ai delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
  • ai delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
  • (bis) ai delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

Con il d.lgs n. 74/2000 è stata introdotta una nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Per evitare al giudice penale di procedere all’accertamento dell’imponibile e dell’imposta evasa, la disciplina previgente prevedeva la repressione dei soli reati cosiddetti prodromici, ovvero delle fattispecie criminose propedeutiche a una successiva evasione. Obiettivo della nuova normativa è, invece, la repressione di comportamenti direttamente lesivi di interessi fiscali.

Lo Studio Legale Magnarelli si occupa di:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
  • Dichiarazione infedele
  • Omessa dichiarazione
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili
  • Omesso versamento di IVA
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Per “reati societari” si intende quel gruppo di reati, previsti e disciplinati soprattutto dal Codice Civile, legati all’esercizio di società o gruppi societari. Non siamo esclusivamente in ambito imprenditoriale ma, più specificatamente, in quello dell’impresa collettiva, ovvero della società. In presenza di talune condizioni, i reati societari possono far derivare una responsabilità penale amministrativa dell’ente medesimo. I reati previsti sono da definirsi particolarmente gravi, tanto che la competenza a giudicare è demandata al tribunale in composizione collegiale.

Lo Studio Legale Magnarelli si occupa di:

  • False comunicazioni sociali
  • False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
  • Falso in prospetto
  • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
  • Impedito controllo
  • Indebita restituzione dei conferimenti
  • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
  • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate
  • Operazioni in pregiudizio dei creditori
  • Omessa comunicazione del conflitto di interessi
  • Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
  • Formazione fittizia del capitale
  • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
  • Infedeltà patrimoniale
  • Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
  • Illecita influenza sull’assemblea
  • Aggiotaggio
  • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il tipico reato fallimentare è la cosiddetta “bancarotta”. Essa può essere di tipo fraudolento o semplice, a seconda che sia commessa con dolo o colpa. Risponde al primo reato l’imprenditore che, dichiarato fallito, abbia occultato, omesso o distrutto in tutto o in parte i suoi beni, riconoscendo passività inesistenti e arrecando danno ai creditori. La bancarotta fraudolenta riguarda anche quegli imprenditori che abbiano sottratto o falsificato i libri contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione dei movimenti, oppure quelli che abbiano eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione per favorire alcuni creditori a danno di altri. La bancarotta semplice, commessa con colpa, riguarda invece l’imprenditore che ha computo colposamente spese personali eccessive rispetto alla reale situazione economica o che ha consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni imprudenti. Lo Studio Legale Magnarelli si occupa di:

  • Bancarotta
  • Ricorso abusivo al credito
  • Inesatte dichiarazioni sulla situazione patrimoniale
  • Inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 16, II comma n. 3R.D. 16.03.1942 n. 267
  • Inosservanza degli obblighi del fallito
  • Reati del curatore e dei suoi auditori
  • Reati dei creditori e di terzi
  • Esercizio abusivo di un’impresa commerciale

La Costituzione Italiana, all’articolo 41, recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”. Da queste parole risulta chiara l’importanza della responsabilità etica e sociale delle imprese, moralmente obbligate a gestire in maniera efficace le problematiche d’impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività. Lo Studio Legale Magnarelli si occupa di:

  • Etica d’impresa
  • Necessità di un’etica per l’impresa
  • Business ethics
  • Etiche deontologiche
  • Etiche teologiche
  • Teoria degli Stakeholder
  • Applicazione dell’etica alle realtà imprenditoriali
  • Governance delle multinazionali

L’Avvocato Lorenzo Magnarelli difende, su tutto il territorio italiano, costantemente, in procedimenti penali relativi ad ipotesi di particolare allarme sociale con riferimento ad esempio all’Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, ovvero, tra l’altro, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal dato di ordinamento che incrimina e punisce l’Associazione per delinquere di tipo mafioso.

La responsabilità medica riguarda i delitti di natura colposa (per lo più ricompresi all’interno del dettato normativo racchiuso negli artt. 589 e 590 sexies c.p.) che possono essere contestati ad esponenti del personale sanitario operanti in strutture ospedaliere od ambulatoriali, pubbliche o private, che nell’affrontare la problematica di salute di un determinato paziente, siano accusati di aver cagionato allo stesso un evento infausto a causa di una particolare imprudenza o imperizia, oppure perché considerati all’oscuro di leggi, protocolli clinici, regolamenti o altra fonte di colpa specifica. L’Avvocato Lorenzo Magnarelli ha consolidato l’esperienza e la competenza per assumere la difesa del sanitario implicato in un processo per colpa medica. La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”) ha introdotto nel codice penale l’art. 590 sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da quest’articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” e il predetto abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina contenuta nell’art. 3 del d.l. n. 189 del 2012 (c.d. decreto “Balduzzi”), si può immediatamente constatare come ai fini dell’applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità sia venuta meno sul piano letterale la graduazione tra colpa lieve e colpa grave come elemento soggettivo alla base dell’imperizia del sanitario. Pertanto, “la creazione di uno specifico statuto penale per il medico è stata un’operazione di scarsa utilità, oltre che di dubbia ragionevolezza”. Certamente è necessario che le novità normative si “sedimentino”, e in conseguenza che vengano apprese appieno. E’ altrettanto certo, però, che le novità della legge “Gelli – Bianco”, ma soltanto in materia di responsabilità civile, appaiano ictu oculi utili, giuste, rivoluzionarie, risolutive. Non si può dire altrettanto per quelle in materia di responsabilità penale. Il nuovo art. 590 sexies c.p. è applicabile a fattispecie residuali rispetto alla casistica degli errori medici e non risolve certamente il problema dell’eccessiva criminalizzazione dei medici, esistente o solo percepito che sia. Ma ciò che desta maggiori perplessità , e non solo sul piano giuridico, è l’eccessiva “burocratizzazione” dell’arte medica che potrebbe derivare dalla codificazione dei percorsi di cura e dalla limitazione dei soggetti deputati a validarne la bontà. La medicina è scienza (anche se non esatta), e come tutte le scienze deve essere libera. Altrimenti diventa tecnica, funzionale all’apparato più che all’uomo.

L’Avvocato Lorenzo Magnarelli difende in ordine ad ipotesi configurate sulla Legge Penale Militare, R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, nell’ambito del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, per militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali, nonché, nei casi stabiliti da tale Legge, per i militari in congedo, anche assoluto, per gli assimilati ai militari, per gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e per ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

Quando parliamo di Organismo di Vigilanza 231, ci riferiamo a quell’organo che vigila sulla responsabilità degli enti per reati commessi nell’interesse o vantaggio a favore di questi ultimi. Se l’ente, infatti, non vuole essere colpito da sanzioni deve dotarsi di un Modello di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal decreto, di un codice disciplinare e di un soggetto indipendente di controllo e verifica: l’Organismo di Vigilanza appunto. L’introduzione anche nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 231/2001, in seguito a diversi impulsi di diritto sovranazionale, della responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato ha rappresentato una vicenda epocale. Si è parlato di “svolta modernizzatrice” impressa dal diritto penale dalla c.d. colpevolezza di organizzazione, sulla quale si fondano i criteri di imputazione della responsabilità delle persone giuridiche; nonché di “rivoluzione copernicana” rispetto al non solo anacronistico, ma anche “costoso” principio societas delinquere (et puniri) non potest, che per tanto tempo aveva condensato le obiezioni avanzate contro questa forma di responsabilità. Una novità, insomma, che rappresenta un autentico elemento di mutazione genetica del sistema penale e punitivo. Il progressivo ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, fino all’inclusione sia di fattispecie di reati tributari che di fattispecie drammaticamente frequenti nella realtà criminologica dei Paesi industrializzati e non, come i delitti colposi di omicidio e lesioni commessi in violazione di norme sulla sicurezza del lavoro, nonché i delitti e le contravvenzioni ambientali, ha definitivamente reso questa forma di imputazione, centrale, nelle strategie preventive del diritto penale moderno nonché, sul piano aziendale e societario, nei sistemi di controllo interno orientati a ridurre il rischio di perpetrazione di tali reati. Ciò ha comportato un parallelo ampliamento della giurisdizione penale e una rinnovata attenzione verso questa innovativa forma di responsabilità da parte degli operatori sia economici che giuridici. Il riferimento ad una responsabilità derivante da reato implica che il diritto penale non si riferisca più alle sole persone fisiche “in carne ed ossa”, ma anche agli enti collettivi, per così dire, “in capitale e organizzazione”. Ne consegue la necessità di uno strumento conoscitivo, fruibile anche da parte degli operatori, che deduca in un sistema in maniera rigorosa e sintetica i molti ed eterogenei problemi interpretativi posti da questa forma di responsabilità, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche , di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale. Infatti, nonostante la grande attenzione ricevuta da questa disciplina, manca tutt’ora un commento che sappia unire alla sistematicità e al rigore scientifico anche la necessaria sintesi ricostruttiva multidisciplinare di tali profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità degli enti evidenziati dalla fervente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Lo Studio Legale Magnarelli ha sviluppato negli anni una rilevante conoscenza ed esperienza nell’ambito della compliance aziendale e nella redazione di Modelli di Organizzazione e Controllo come previsti dal D.Lgs. 231/01. In particolare l’Avvocato Lorenzo Magnarelli è in grado di fornire assistenza ai propri clienti nella materia degli Organismi di Vigilanza. Fornisce, inoltre, il proprio supporto legale , sia nella fase volta all’analisi ed eventualmente adeguamento del sistema di controllo preventivo interno e dei protocolli connessi, che nella successiva fase di redazione e approvazione dei documenti che compendiano il Modello, incluso il relativo documento riepilogativo, il codice Etico, il Sistema Sanzionatorio. Appare evidente, quindi, come una valida assistenza legale in questo ambito sia importante per tutte quelle realtà aziendali stabili o in espansione che vogliano dotarsi di uno strumento per valorizzare la propria attività.

L’obbligo di contribuzione deriva dal perfezionamento di una fattispecie tributaria complessa, a formazione progressiva, che prevede doveri prodromici attinenti all’accertamento dell’imposta, per lo più relativi al regime di controllo sulla detenzione e circolazione dei prodotti, la cui violazione (obbligo di denuncia del deposito, correttezza della documentazione d’accompagnamento, etc.) determina l’esigibilità dell’imposta. La peculiarità di questo settore sta proprio nel fatto che, per come è strutturato il tributo, le violazioni formali di disposizioni preposte all’accertamento diventano sostanziali, perché entrano a far parte del presupposto d’imposta. Il tributo viene essenzialmente costruito in funzione del suo accertamento, ciò comporta che, a fronte di una violazione della normativa fiscale, l’integrazione della fattispecie tributaria e di quella penale convergano. Con due ricadute fondamentali. La prima è che la disciplina penale, proprio per la sua funzione supplente di quella tributaria, ne subisce l’influenza strutturale, aprendosi a concetti che, almeno dovrebbero, rimanere estranei alla norma incriminatrice, quali ad esempio le presunzioni, cui alcune disposizioni penali fanno addirittura testuale riferimento, l’altra è che un soggetto può essere obbligato al pagamento dell’imposta in quanto evasore, o concorrente nel delitto di evasione, della medesima.

L’Avvocato Lorenzo Magnarelli svolge attività difensiva procedimentale anche in favore di soggetti destinatari di accuse relative ad ipotesi di:

  • Delitti contro la Pubblica Amministrazione
  • Delitti contro l’Amministrazione della Giustizia
  • Delitti contro l’ordine pubblico, con particolare riferimento all’associazione per delinquere di tipo mafioso
  • Delitti contro la fede pubblica
  • Delitti contro l’economia pubblica
  • Delitti contro l’industria ed il commercio
  • Delitti contro la famiglia
  • Delitti contro la persona, con particolare riferimento all’omicidio
  • Delitti contro la inviolabilità dei segreti
  • Delitto di estorsione
  • Delitti contro il patrimonio mediante frode
  • Reati ambientali
  • Reati dell’urbanistica
  • Reati in materia di armi
  • Reati in materia di sostanze stupefacenti
  • Reati afferenti alla circolazione stradale
L’Avvocato Lorenzo Magnarelli svolge attività di assistenza e difesa anche nell’ambito del procedimento disciplinare forense in relazione a capi di incolpazione elevati nei confronti di Avvocati e Praticanti.
Le misure di prevenzione, originariamente mero strumento di contrasto del disagio sociale, sono divenute un istituto di ampia applicazione nell’azione verso la criminalità organizzata e da profitto attraverso il sequestro e la confisca dei patrimoni illecitamente accumulati, tanto da costituire un modello per altri ordinamenti internazionali. La materia delle misure personali e patrimoniali, riorganizzata dal d. lgs. 159/2011, ha subito negli ultimi anni una progressiva evoluzione a seguito dei numerosi interventi della giurisprudenza e delle continue modifiche normative, da ultimo con la legge 161/2017 e col d.l. 113/2018, conv. dalla l.132/2018. Sono anche intervenute la Corte europea (sentenza de Tommaso c. Italia del 2017) e, recentemente, la Corte costituzionale con le sentenze nn. 24 e 25 del 2019. che hanno portato a compimento l’opera diretta a rendere questo istituto compatibile con i principi della Costituzione e della Cedu.

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