La Cassazione accoglie il ricorso dell’Avv. Lorenzo Magnarelli. Sentenza di condanna annullata senza rinvio poiché l’azione penale non poteva essere esercitata
Per la stessa arma, dal 2013, ha subito tre processi distinti per diverse ipotesi di reato. Oggi la Cassazione pone la parola fine ad una tormentata e complessa vicenda processuale.
L’imputato, nel corso degli anni, era stato già prosciolto dal Tribunale in esito ai primi due processi, mentre per il terzo processo sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma, errando, non avevano considerato la pertinente petizione difensiva tesa a far riconoscere l’estensione dei proscioglimenti già ottenuti anche al fatto oggetto del terzo processo, seppur diversamente qualificato a livello giuridico, così come insegnato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016 con riferimento all’art. 649 c.p.p.
Nell’interesse del proprio assistito, la Difesa, con l’Avv. Lorenzo Magnarelli del Foro di Roma, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma.
La Corte di Cassazione, condividendo i motivi di ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma “poiché l’azione penale non poteva essere esercitata”, ribadendo, quindi, a tutela ulteriore della presunzione di innocenza, la peculiare declinazione di un principio cardine che affonda le proprie radici nel Diritto Penale sostanziale con l’art. 81, II comma, c.p. e nel Diritto Penale Procedurale con l’art. 649 c.p.p.: in ipotesi di medesimo disegno criminoso, il proscioglimento per un fatto si estende anche agli altri fatti, seppur diversamente qualificati, e quindi per tali fatti ulteriori l’azione penale non può essere esercitata.